Con quali strumenti di regolazione della crisi si può accedere alla transazione fiscale?
di Francesca Dal PortoCon l’entrata in vigore del nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, si sono moltiplicati gli strumenti a disposizione dell’imprenditore per la gestione della crisi di impresa.
Oltre agli strumenti già noti e presenti nella legge fallimentare (concordato preventivo – articolo 84 CCII, accordi di ristrutturazione dei debiti – articoli 57, 60, 61 CCII, piani attestati di risanamento – articolo 56 CCII, convenzione di moratoria – articolo 62 CCII), si sono aggiunti la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa (articoli 12 e seguenti), il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (ma solo all’esito della composizione negoziata – articolo 25 sexies CCII), il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64 bis CCII).
La difficoltà dell’imprenditore e di chi lo assiste sta nel cercare di capire quale tra gli strumenti disponibili meglio si adatta alla situazione e alle esigenze dell’impresa e dei creditori che devono essere soddisfatti.
Diversi, infatti, nelle varie soluzioni prospettate, sono i costi della procedura, la flessibilità e l’autonomia contrattuale lasciate alle parti, l’eventuale ingerenza di un soggetto terzo nella gestione (anche di nominale giudiziale), l’intervento del Tribunale, la possibilità di ricorrere a misure protettive, le tempistiche e la durata delle stesse procedure, la documentazione richiesta, ecc..
Non da ultimo, un fattore discriminante nella scelta tra le varie opzioni è la possibilità di ristrutturare anche il debito tributario e contributivo.
Infatti, tale posta debitoria ha in genere un ruolo di primo piano nelle situazioni contabili delle imprese, visto che, in caso di crisi e di difficoltà, spesso il creditore tributario e previdenziale è il primo ad essere sacrificato, facendo sì che si incrementino a volte anche in misura esponenziale tale tipologia di debiti.
Non tutti gli strumenti di regolazione proposti dal legislatore offrono le stesse possibilità di gestione del debito tributario e previdenziale.
In particolare, solo alcuni strumenti danno all’imprenditore la possibilità di proporre ai rispettivi creditori il pagamento di tale tipologia di debiti con una falcidia, ossia in modo parziale così da ottenere uno stralcio rispetto al debito originario.
In particolare, l’articolo 63 CCII disciplina l’ipotesi di transazione su crediti tributari e contributivi, ma solo limitatamente al caso in cui l’imprenditore abbia avviato le trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 CCII.
Quindi, nel caso in cui l’imprenditore scelga la strada degli accordi di ristrutturazione previsti dagli articoli 57, 60 e 61 CCII (ex articolo 182 bis L.F.), potrà accedere alla possibilità di proporre il pagamento parziale (o anche dilazionato) dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzia fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.
Il legislatore in tale caso richiede però l’attestazione di un professionista indipendente che si esprima circa la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale (ex fallimento).
La proposta di transazione fiscale, con gli altri documenti richiesti, è quindi depositata presso gli uffici competenti che dovranno decidere se aderire o meno alla proposta, su parere conforme della competente direzione regionale.
L’articolo 88 CCII disciplina l’ipotesi di transazione fiscale nel caso di presentazione di un piano di concordato preventivo ex articolo 84 CCII.
Quindi, anche nel caso in cui l’imprenditore scelga la strada del concordato preventivo (sia esso in continuità o meno), potrà accedere alla appetibile norma che prevede la proposta di transazione fiscale per i debiti tributari e contributivi.
Anche in questo caso, l’articolo 88 CCII chiede l’attestazione di un professionista indipendente che dovrà illustrare la convenienza della proposta rispetto all’ipotesi di liquidazione giudiziale.
Inoltre, si ricorda l’esistenza della norma di particolare favore (detta cram down) contenuta nel comma 2bis dell’articolo 88 CCII, secondo cui il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali previste e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
Analoga norma è prevista anche nell’ambito degli accordi di ristrutturazione.
Nel caso di piano attestato di risanamento ex articolo 56 CCII, invece la possibilità di una transazione fiscale non è contemplata, di conseguenza l’imprenditore dovrà proporre ai creditori tributari e previdenziali l’integrale pagamento.
Anche nel caso dei nuovi istituti del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) ex articolo 64 bis CCII e del concordato semplificato ex articolo 25 sexies CCII, non è prevista la possibilità della transazione fiscale.
Per quanto riguarda la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, per cui il legislatore non ha previsto la possibilità di proporre una transazione fiscale ai creditori tributari e previdenziali, rendendo di fatto poco appetibile lo strumento per quelle imprese che hanno grosse pendenze fiscali e contributive, sembrava potesse esserci un’apertura in tale senso.
In realtà, il decreto legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2023 (D.L. 13/2023), recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, all’articolo 38 ha introdotto alcune modifiche al Codice della Crisi d’Impresa, in particolare in materia di composizione negoziata, ma senza prevede la transazione fiscale.
Tuttavia tra le modifiche se ne segnala una che potrebbe contribuire a rendere più appetibile lo strumento: tra le misure premiali di cui all’articolo 25bis CCII, è stata modificata al comma 4 la durata del piano di rateazione, concesso dall’Agenza delle Entrate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa.
Originariamente, infatti, il legislatore prevedeva che l’Agenzia delle Entrate concedesse, su istanza dell’imprenditore, sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, Iva e Irap non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori. Il nuovo decreto, estendendo il piano di rateazione, prevede che l’Agenzia delle Entrate conceda all’imprenditore fino a 120 rate mensili in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata ex articolo 25-bis comma 4 e sottoscritta dall’esperto.