15 Settembre 2021

Concessione del credito e azione del curatore contro l’istituto di credito

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 218 L.F. disciplina la fattispecie del ricorso abusivo al credito, sanzionando gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza.

La stessa disposizione è contenuta anche nell’articolo 325 D.Lgs. 14/2019, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con previsione della medesima fattispecie.

Analogamente alle situazioni su riportate, anche l’operatore bancario può tenere una condotta censurabile allorquando, con dolo o colpa, conceda credito ad una impresa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi.

Il soggetto finanziatore, infatti, è tenuto all’obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate.

La stessa Banca d’Italia è chiamata a vigilare allo scopo di contenere il rischio, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari.

In sostanza, dal sistema normativo nel suo complesso emerge l’importanza, per l’ordinamento, dell’obbligo di valutare con prudenza, da parte dell’istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica.

Quando si verifichi il comportamento illecito da parte dell’operatore bancario, lo stesso sarà tenuto al risarcimento del danno, qualora ne discenda l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività d’impresa.

È anche vero però che tale valutazione, circa il comportamento tenuto dall’operatore bancario, deve inquadrarsi in un più ampio contesto in cui da tempo si vede un certo favor del legislatore verso il sostegno finanziario all’impresa in crisi volto al suo risanamento (riconoscimento della prededucibilità ai finanziamenti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, esenzione da revocatoria ex articolo 67, comma 3, lett. e), L.F. ed ex articolo 166, comma 3, D.Lgs. 14/2019, introduzione dell’istituto della convenzione di moratoria, ecc.).

Si pensi ancora al caso della cosiddetta finanza-ponte (articolo 182-quater, comma 2, L.F.); alla finanza interinale, funzionale al giudizio di omologazione in corso di procedura (ex articolo 182-quinquies, commi 1 e 3, L.F.).

Ogni accertamento, ad opera del giudice del merito, dovrà essere rigoroso al fine di valutare se il finanziatore abbia (a parte il caso del dolo) agito con imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline o abbia viceversa, pur nella concessione del credito, attuato ogni dovuta cautela, al fine di prevenire l’evento dannoso.

Tale seconda situazione potrà, ad esempio, verificarsi ove la banca abbia deciso di erogare credito dopo aver valutato positivamente un piano di risanamento aziendale, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite.

In caso di fallimento, per l’eventuale ristoro del pregiudizio derivante dalla concessione abusiva del credito, è legittimato ad agire contro la banca lo stesso curatore fallimentare.

La concessione imprudente del credito potrebbe aver comportato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, con conseguente pregiudizio all’intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex articolo 2740 cod. civ..

Ai fini della configurabilità della responsabilità del soggetto finanziatore per le condotte più volte enunciate, il curatore ha l’onere di dedurre e provare:

a) la condotta violativa delle regole che disciplinano l’attività bancaria, caratterizzata da dolo o almeno da colpa, intesa come imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell’articolo 43 c.p.;

b) il danno-evento, dato dalla prosecuzione dell’attività d’impresa in perdita;

c) il danno-conseguenza, rappresentato dall’aumento del dissesto;

d) il rapporto di causalità fra tali danni e la condotta tenuta.

Con ordinanza n. 18610 del 30.06.2021 la Cassazione ha espresso alcuni importanti principi di diritto in materia di concessione del credito da parte della banca ad una impresa che si trovi in situazione di crisi.