Il concetto di colpa nell’abbandono dei rifiuti
di Luigi FerrajoliCon la sentenza n. 2675 del 21.11.2016 il TAR Sicilia Palermo ha avuto modo pronunciarsi in tema di responsabilità per abbandono e deposito dei rifiuti prevista dall’articolo 192 D.Lgs. 152/2006, in base al quale sono vietati l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, così come l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, siano essi allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
La vicenda in esame trae origine dall’intimazione, da parte del Comune di Palma di Montechiaro, a diverse società, tra cui la società R.F.I. S.p.a. (che gestisce la rete ferroviaria italiana) di provvedere alla rimozione dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, versati da soggetti terzi nelle aree di rispettiva competenza dei predetti soggetti giuridici.
La R.F.I. S.p.a., ritenendo illegittimo il provvedimento notificato dall’Ente locale, ha pertanto proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale contestando la procedura attivata dal Comune in quanto viziata per difetto di competenza, per violazione di legge ed eccesso di potere oltre che per mancata comunicazione di avvio del procedimento ex articoli 7 e 8 L. 241/1990.
La Società ricorrente ha in primo luogo evidenziato che, trattandosi di area esterna al centro abitato, la rimozione dei rifiuti sarebbe stata comunque di competenza della Provincia ai sensi dell’articolo 160 L.R. 25/1993.
Con riferimento a tale eccezione il Collegio ha però evidenziato che l’ordinanza con cui è stato richiesto di provvedere al ripristino ambientale delle aree in questione è stata emessa nei confronti di R.F.I. in qualità di proprietaria dell’area in cui è stato rilevato l’abbandono dei rifiuti.
In secondo luogo, è stata eccepita la violazione dell’articolo 192 D.Lgs. 152/2006 per omesso accertamento della colpa del proprietario dell’area.
Com’è noto, il comma 3 dell’articolo 192 D. Lgs. 152/2006 statuisce che “chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa”. Il giudice amministrativo ha chiarito che la citata disposizione prevede, in ogni caso, l’obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato di pulizia igienica dei luoghi non solo in capo all’autore materiale dell’abbandono dei rifiuti, ma anche al proprietario dell’area in cui è effettuato il deposito nonché ai titolari di diritti reali o personali sulla stessa o, comunque, in capo a coloro che siano in una situazione di detenzione, anche di fatto, dell’area in questione.
In particolare, il Collegio siciliano ha precisato che “per questi ultimi l’obbligo in parola sussiste solo in caso di corresponsabilità ascrivibile quantomeno a titolo di colpa”.
Secondo il TAR, essendo nel caso in esame soddisfatto il requisito soggettivo, era altresì ravvisabile la responsabilità colposa della società ferroviaria attesa “l’assenza di vigilanza o di accorgimenti atti a scongiurare il reiterarsi di possibili analoghi illeciti versamenti di materiali di risulta da parte di terzi nell’area di propria pertinenza integra, ad avviso del Collegio, una condotta colposa da parte del proprietario dell’area”.
Sul punto, è interessante notare quanto affermato dalla giurisprudenza maggioritaria che, relativamente al requisito della colpa di cui all’articolo 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, ritiene come lo stesso possa effettivamente concretizzarsi “nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele”, posto che anche sotto il profilo civilistico l’ordinaria diligenza, accortezza ed attenzione “suggeriscono per assicurare un’efficace protezione ambientale dell’area soprattutto nei casi, come quelli in specie, tali omissioni siano colpevolmente mantenute anche a fronte di precedenti sversamenti abusivi di rifiuti e della successiva bonifica nell’area privata”.
In ultimo, relativamente all’eccepita mancata comunicazione di avvio del procedimento, i Giudici hanno ritenuto infondata tale censura sollevata dalla Società R.F.I. per aver il Comune depositato in atti la nota del 22.12.2010 nella quale veniva espressamente richiamata la precedente nota del 10.08.2010 con la quale l’Ente, “ha invitato gli enti proprietari delle particelle interessate ad eseguire opere atte ad impedire il perpetrarsi del fenomeno”.