Conciliazione giudiziale: senza pagamento nessun effetto estintivo della lite
di Massimo ConigliaroSolo il pagamento dell’intero o della prima rata legittima il giudice alla declaratoria di cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione ex art. 48 D. Lgs. 546/92. In assenza della prova del versamento, il giudice tributario può adottare, quale unico provvedimento, quello del rinvio dell’udienza di trattazione ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per l’adempimento dalla citata norma. Tale principio – dibattuto sia in giurisprudenza che in dottrina – è stato espresso dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sez. XXV, con la Sentenza n. 181 del 13 settembre 2013.
In particolare, viene richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione n. 3560/2009, nella quale si precisa che la conciliazione giudiziale costituisce “fattispecie a formazione progressiva e procedimentalizzata caratterizzata dall’identità temporale della sua perfezione e dalla sua efficacia” e, pertanto, “solo nel momento in cui la conciliazione raggiunge la perfezione-efficacia si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e, pendente una controversia giudiziale, si produce la cessazione della materia del contendere….se l’atto di conciliazione è imperfetto e sino a quando non sia stata adempiuta l’obbligazione conciliata e se fino ad allora non si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale, oggetto della controversia, e se, quindi, non si realizza alcuna cessazione della materia del contendere, è necessario trarne la conseguenza che la CTP non può adottare alcun provvedimento sull’esistenza dal processo. Poiché il solo atto di conciliazione giudiziale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art.48 comma 5 non è di per sé, senza il versamento adempitivo dell’obbligazione conciliata, concepito dal legislatore come una delle cause di estinzione previste dalla legge che legittimano all’adozione di una sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio, è escluso che la CTP possa esercitare il potere di dichiarare l’estinzione del processo… l’unico provvedimento che la CTP può adottare è, allora, quello del rinvio dell’udienza di trattazione ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per l’adempimento dell’art. 48 coma 5.”
Nel caso trattato dai giudici siciliani, è stato rilevato che la sentenza di primo grado aveva dichiarato l’estinzione del giudizio, presupponendo la valida conciliazione della controversia ed il regolare pagamento che derivava. L’Ufficio presentava appello contro detta sentenza lamentandone l’erroneità in quanto i primi giudici avevano omesso di verificare se la conciliazione si fosse perfezionata nei modi previsti dalla disciplina processuale tributaria. Chiedeva, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata con dichiarazione di legittimità della pretesa erariale, in subordine la determinazione della pretesa erariale nell’importo conciliato, ed in ulteriore subordine, qualora la Commissione Regionale non ritenesse correttamente instaurato il contradditorio, la remissione del giudizio alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 546 del 1992, con vittoria di spese. La parte contribuente non si costituiva.
I giudici palermitani, una volta constatato il mancato pagamento della conciliazione, hanno accolto il rilievo e, ritenuta non perfezionata la conciliazione, hanno deciso nel merito la controversia ritenendo fondate le doglianze dell’Amministrazione Finanziaria.
Tale soluzione, in verità, non trova conforto nemmeno nella prassi amministrativa. Nel caso della conciliazione fuori udienza, al giudice spetta un controllo di legittimità, nonché l’emanazione del decreto di estinzione del giudizio. In tale situazione la Circolare 297/E/1997 precisa che “potrebbe configurarsi la necessità di riattivare il processo nei casi di mancato perfezionamento della conciliazione. Pertanto, gli uffici dovranno porre la massima cura nell’accertare il regolare assolvimento degli adempimenti descritti, proponendo, in difetto, tempestivo reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 546 del 1992”.
Circostanza quest’ultima alla quale devono porre attenzione gli uffici finanziari, atteso che il termine del pagamento è di venti giorni dalla data dell’udienza o dal deposito del decreto presidenziale mentre quello del reclamo è di trenta giorni, decorrenti dalle medesime date. Ciò comporta la conseguenza – assai scomoda per l’ente impositore – di un arco temporale di soli dieci giorni dalla scadenza del termine di pagamento della conciliazione, per predisporre e notificare l’eventuale reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione; e l’accoglimento del suddetto comporterebbe la prosecuzione del giudizio di merito innanzi alla commissione tributaria provinciale.
La delega fiscale attualmente in Parlamento (per la quale si attendono i decreti delegati) affronta il tema della conciliazione giudiziale. Al fine di evitare dubbi interpretativi sul punto – così come anticipato di fatto dalla C.T.R. di Palermo in commento – , sarebbe bene chiarire le conseguenze del mancato pagamento: in particolare, sarà utile prevedere un rinvio della causa a data successiva alla scadenza dei venti giorni concessi per il versamento, così da consentire alla Commissione Tributaria di verificare l’avvenuto versamento delle somme dovute, prendere atto del venir meno dell’obbligazione tributaria e, per l’effetto, dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Altrimenti il processo prosegue.