Concordati preventivi “con riserva”: proroga dei termini
di Francesca Dal PortoL’articolo 83 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto cura Italia” convertito con la L. 27/2020), in materia di misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nell’ambito della giustizia, civile, penale, tributaria e militare, al primo e secondo comma, ha stabilito che “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (…)”.
Successivamente, l’articolo 36 D.L. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, entrato in vigore il 9 aprile 2020, al comma 1 ha previsto che: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020”.
Di fatto, sulla base del combinato disposto citato, il decorso di tutti i termini relativi al compimento di qualsiasi atto, nell’ambito dei procedimenti civili e penali, è sospeso per il periodo che va dal 09.03.2020 all’11.05.2020. I termini sono iniziati a decorrere nuovamente a partire dal 12.05.2020.
Tale sospensione, nel coinvolgere qualsiasi atto nell’ambito dei procedimenti civili e penali, pare riferirsi anche alla concessione dei termini di cui all’articolo 161, comma 6, L.F..
Ci si riferisce, in particolare, alla presentazione delle domande di concordato preventivo “con riserva”: l’articolo 161, comma 6, prevede la possibilità che l’imprenditore depositi il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai soli bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione, entro un termine fissato dal giudice con decreto, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
Nel caso in cui il termine, assegnato dal giudice delegato con decreto, per la presentazione del piano, della proposta e di tutta la documentazione mancante, cada in una data successiva al 9 marzo 2020, si ritiene dunque che debba operare automaticamente la sospensione del decorso dei termini prevista nei decreti citati e fino all’11.05.2020.
La stessa Relazione Illustrativa al D.L. 18/2020, in riferimento all’articolo 83, parla di “ampissima portata che la sospensione deve avere” e specifica espressamente che è da intendersi riferita a tutti i procedimenti civili e penali e non solo a quelli in cui sia stato previsto un rinvio di udienza.
L’articolo 9, comma 4, D.L. 23/2020 aggiunge che: “Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L’istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l’articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.
Alla luce di tale ulteriore precisazione, ci si chiede in quali casi, per ottenere la proroga del termine di cui all’articolo 161, comma 6, L.F., sia necessario presentare apposita istanza al Tribunale con la necessaria acquisizione del parere del commissario giudiziale. La norma letteralmente fa riferimento ad un termine assegnato che “sia già stato prorogato dal Tribunale”.
La fattispecie pare dunque riferirsi all’ipotesi, prevista dallo stesso articolo 161, comma 6, L.F., in cui sia stata già richiesta e concessa una proroga del termine originariamente stabilito per il deposito del piano e della proposta, per giustificati motivi.
In questi casi, prima della scadenza del termine prorogato, sarà possibile presentare apposita istanza per ottenere una ulteriore proroga sino a 90 giorni per il deposito del piano e della proposta, adducendo i fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
In definitiva, nel caso in cui sia stato assegnato dal Tribunale un termine a seguito di proroga, ex articolo, 161 comma 6, L.F., per la presentazione del piano e della proposta in un concordato “con riserva”, per questo termine non opera la sospensione automatica del decorso come per gli altri termini ma appare necessario dover presentare apposita istanza per ottenere ulteriore proroga.
Altra questione di rilievo è quella relativa alla fissazione del termine per gli obblighi informativi periodici per i concordati “con riserva”: l’articolo 161, comma 8, L.F. prevede che, con il decreto che fissa il termine di cui al comma 6, il Tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato.
Ci si è chiesti se, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto e delle disposizioni in merito alla sospensione dei termini previste, possono esserci conseguenze anche per i termini assegnati, al fine di ottemperare agli obblighi informativi a carico del debitore che ha presentato domanda di concordato “con riserva”.
Sebbene ci siano stati provvedimenti favorevoli alla sospensione anche dei termini relativi agli obblighi informativi, pare condivisibile la tesi (confermata anche nella circolare del 15.04.2020 del Tribunale di Milano) secondo la quale, invece, i termini concessi per il deposito dei documenti di cui agli obblighi informativi previsti non subiscono sospensione.
Tali obblighi potranno eventualmente essere rimodulati per tenere conto della particolare situazione e delle difficoltà contingenti nel reperimento di alcuni dati: sicuramente non potrà essere giustificata una sospensione dell’invio dei dati laddove l’attività continui, in previsione di un piano che preveda la continuazione dell’esercizio, e le risorse addette alla gestione dei dati contabili e all’amministrazione possano lavorare anche da remoto.