Concordato biennale: la riforma sulle cause di esclusione e cessazione
di Angelo GinexIn un primo momento, l’articolo 11, D.Lgs. 13/2024, nell’individuare le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale, stabiliva che non possono accedere alla proposta di concordato i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti ipotesi:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 (reati tributari), dall’articolo 2621 cod. civ. (reato di false comunicazioni sociali), nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 cod. pen. (reato di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio), commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Successivamente, la disposizione citata è stata modificata dal D.Lgs. 108/2024, il quale ha previsto che costituiscono cause di esclusione anche:
- l’aver conseguito, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- l’adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
- l’aver effettuato, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifiche alla compagine sociale da parte di società di persone o associazioni artistiche o professionali.
Sul tema sono state pubblicate numerosissime FAQ sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, al fine di fornire chiarimenti ad una lunga serie di dubbi applicativi.
Tra gli altri, si segnala quello concernente l’esclusione dal concordato preventivo biennale della società o dell’associazione di cui all’articolo 5, Tuir che nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato è interessata da modifiche della compagine sociale. Tale previsione impone di verificare se nel primo anno cui si riferisce la proposta (in caso di prima applicazione, dunque, il 2024), le citate società o associazione siano state interessate da una qualsiasi modifica della compagine sociale.
Nello specifico, il dubbio riguardava l’ipotesi della morte o del recesso di uno o più soci, evento involontario che avrebbe potuto rappresentare una causa di esclusione dal concordato preventivo biennale.
Ebbene, in sede di conversione del D.L. 155/2024, sono state apportate modifiche in materia che, da un lato, chiariscono meglio e, dall’altro, restringono le cause di esclusione di cui al citato articolo 11.
In particolare, è previsto che, ai fini dell’esclusione dal concordato biennale, rilevano soltanto le modifiche della compagine sociale che comportano l’aumento del numero di soci o associati ovvero l’ingresso di nuovi soggetti nella compagine sociale. Al contrario, risultano irrilevanti ai fini della causa di esclusione eventuali riduzioni della compagine intervenute per recesso di uno o più soci, così come sono irrilevanti le modifiche della compagine scaturenti dal decesso del socio, ancorché ciò determini un aumento dei soci o associati.
Questo significa che la morte e il recesso del socio non integrano una causa di esclusione dal concordato preventivo biennale.
Parimenti, è bene rammentare che, ai sensi dell’articolo 21, D.Lgs. 13/2024, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
- il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo che per la nuova attività sia prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale;
- il contribuente cessa l’attività.
A seguito delle modifiche previste dal D.Lgs. 108/2024, costituiscono cause di cessazione del concordato preventivo biennale:
- quando il contribuente aderisce al regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54-89, L. 190/2014;
- quando la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5, Tuir, ha avuto modifiche della compagine sociale;
- quando il contribuente dichiara ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, Tuir, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa maggiorato del 50%.
Anche in questo caso, sono state apportate le medesime modifiche, per cui assumeranno rilevanza solo le modifiche della compagine sociale che comportino l’aumento del numero di soci o associati tramite l’ingresso di nuovi soggetti, mentre saranno irrilevanti eventuali riduzioni della compagine o modifiche della stessa scaturenti dal decesso di uno o più soci o associati.
Si evidenzia che la modifica in esame concerne soltanto le società e le associazioni di cui all’articolo 5, Tuir.
Infine, si consideri che l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 18/E/2024, ha precisato altresì che, ai fini della cessazione di efficacia del concordato, “non rileva, invece, l’eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale”.