31 Ottobre 2024

Concordato biennale: quando e quanto impattano i reati tributari?

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

La commissione di uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 impatta sull’accesso al concordato preventivo biennale, in quanto individuata come una delle principali cause di esclusione.

Nello specifico, l’articolo 11, comma 1, lettera b), D.Lgs. 13/2024, e l’articolo 24, comma 2, D.Lgs. 13/2024, stabiliscono rispettivamente che, sia i contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale sia i contribuenti che aderiscono al regime forfettario, non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale qualora sussista “condannaper uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000.

Innanzitutto, occorre definire cosa debba intendersi per “condanna”, e cioè se sia sufficiente una mera pronuncia di condanna per escludere i succitati contribuenti, oppure occorra che tale pronuncia si sia resa definitiva, rectius si sia formato il giudicato.

Al fine di dirimere la questione prospettata, occorre fare riferimento alla relazione illustrativa di accompagnamento al D.Lgs. 108/2024, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”. Dalla lettura di tale documento si giunge alla conclusione che l’accesso al concordato preventivo biennale è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, dacché si legge testualmente che: “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato”.

Peraltro, quanto sopra evidenziato è stato condiviso anche dall’Agenzia delle entrate che, nella circolare n. 18/E/2024, ha richiamato la citata relazione, al fine di confermare l’operatività della causa di esclusione solo nel caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Di fatto, la lettura interpretativa data alle disposizioni richiamate (articolo 11, comma 1, lettera b), e articolo 24, comma 2, D.Lgs. 13/2024) finisce per ampliare il novero dei soggetti che possono accedere al concordato preventivo biennale.

Tuttavia, la scelta di accedere a tale istituto deve essere attentamente ponderata, a maggior ragione, dai contribuenti che si trovino in simili situazioni, e cioè con una pronuncia di condanna, ancorché non ancora irrevocabile, tenuto conto che, ove divenisse tale, si verificherebbe la decadenza dal concordato, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera d), D.Lgs. 13/2024, e dell’articolo 33, D.Lgs. 13/2024, con tutte le conseguenze del caso, ovvero obbligo di versare le imposte ed i contributi determinati sulla base del reddito e del valore della produzione netta concordati, anche se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Altra questione dubbia, poi, riguardava l’inciso: “Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, contenuto nell’articolo 11, comma 1, lettera b), D.Lgs. 13/2024, ma valevole sia per i contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale sia per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario, in virtù del rimando contenuto nell’articolo 24, comma 2, D.Lgs. 13/2024.

Al fine di chiarire cosa debba intendersi per sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o, meglio, quando essa precluda l’accesso al concordato biennale, occorre fare riferimento al combinato disposto dei commi 1 e 1-bis, dell’articolo 445 cod. proc. pen.

Deve ritenersi che la suddetta equiparazione tra la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. sentenza di patteggiamento) e la pronuncia di condanna operi limitatamente alle ipotesi in cui sono applicate pene accessorie e che la sentenza di patteggiamento che irroghi una pena detentiva non superiore ai due anni, non comporta l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza.

Pertanto, si ritiene che l’esclusione dall’accesso al concordato preventivo biennale operi ogni qualvolta la sentenza di patteggiamento irroghi una pena detentiva superiore ai 2 anni, con la conseguenza che, al contrario, in caso di patteggiamento con pena detentiva inferiore a tale soglia, il contribuente potrà comunque accedere al concordato biennale. Anche tale lettura interpretativa ha trovato la condivisione dell’Agenzia delle entrate nella circolare n. 18/E/2024.

Da ultimo, occorre evidenziare che il contribuente, attraverso l’apposita modulistica di accettazione della proposta di concordato biennale, rende la dichiarazione di assenza di condanne e sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, per cui in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali ex articolo 76, D.P.R. 445/2000.