7 Agosto 2014

Concordato preventivo approvato dai creditori e condotta fraudolenta del debitore

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 14552 del 26/6/2014, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha statuito che l’occultamento o la dissimulazione dell’attivo da parte di una società determina sempre la revoca dell’ammissione al concordato preventivo.

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