I contribuenti in regime forfetario che hanno aderito al concordato preventivo biennale liquideranno le imposte dovute, eventuale sostitutiva compresa, nel quadro LM nel quale sono state aggiunte due righe proprio per la gestione del CPB per l’anno 2024.
Subito dopo il concordato preventivo, l’altra novità rilevante delle dichiarazioni 2025 delle persone fisiche è costituita dai redditi derivanti dalle locazioni brevi. Debutta, infatti, nel 2024 la novità normativa in base alla quale l’aliquota ridotta del 21 per cento per i redditi da locazione breve può essere riferita soltanto ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Al tempo stesso, sempre in tema di redditi da locazioni brevi, sono state inserite nuove a sezioni nei vari quadri del modello Redditi e del 730 per l’indicazione del Codice Identificativo Nazionale (c.d. CIN) rilasciato dal Ministero del Turismo per l’identificazione dell’immobile locato per le finalità previste dalla normativa di settore.
I quadri nei quali si dovrà riportare tale codice numerico sono sia quelli dedicati ai redditi immobiliari sia quelli dei redditi diversi (qualora la locazione breve sia percepita dal comodatario o dal locatore in sublocazione) e il quadro RS nel caso di immobili adibiti a strutture ricettive.
Tra le altre novità da segnalare vi sono anche gli aggiornamenti apportati alle variazioni in diminuzione del quadro RF e le componenti negative dei quadri RE e RG per accogliere la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione, di cui all’articolo 4, D.Lgs. 216/2023 (maggiorazione costo del personale).
Novità anche nel quadro RS, nel quale è stata inserita una nuova sezione per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all’articolo 177-bis, Tuir, che possono verificarsi in capo alle persone fisiche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1, lettera d), D.Lgs. 192/2024.
Nel quadro RQ è stata, invece, inserita una nuova sezione VII riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione d’imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 per effetto dell’articolo 14, D.Lgs. 192/2024.
Nei quadri RF e RG, ed in particolare ai righi RF50 e RG23, è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito del 50 per cento dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo, così come disciplinata dall’articolo 6, D.Lgs. 209/2023 (Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato).
Tra le altre novità degne di segnalazione, la rimodulazione, per il periodo d’imposta 2024, delle aliquote Irpef per scaglioni di reddito che sono fissate in tre e il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P. per gli anni 2024 e 2025. Per questi contribuenti i redditi dominicali e agrari, considerati congiuntamente, non concorrono, ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’Irpef.