Concordato preventivo biennale: dopo il “correttivo” permangono le incertezze
di Stefano RossettiIl D.Lgs 108/2024 (c.d. decreto correttivo al concordato preventivo biennale), dopo una lunga gestazione, è approdato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5.8.2024.
Sono varie le modifiche che sono state apportate alla versione originaria del concordato preventivo biennale, alcune delle quali hanno avuto la funzione di incoraggiare i contribuenti a prendere in considerazione l’adesione all’istituto.
Tra le principali novità del D.Lgs. 108/2024, si segnala:
- l’introduzione di nuove cause di esclusione (proventi esenti o esclusi in misura al 40% della base imponibile nel 2023, adesione al regime forfetario nel 2024, operazioni straordinarie societarie o modifica della compagine sociale per i soggetti ex articolo 5, Tuir);
- la previsione di nuovi elementi (sia di lavoro autonomo sia d’impresa) che rettificano il reddito proposto dall’Amministrazione finanziaria;
- la possibilità di scomputare le perdite fiscali prodotte in costanza di concordato dagli imponibili futuri;
- la riduzione della percentuale di scostamento (in negativo) di reddito derivante da eventi eccezionali che comporta la cessazione del concordato. La percentuale passa da 50 a 30;
- l’introduzione di un’imposta sostitutiva che colpisce la differenza positiva tra il reddito derivante dall’adesione al concordato rispetto a quello effettivo del periodo d’imposta precedente all’accesso. Le aliquote dell’imposta sostitutiva variano dal 10% al 15% in funzione del grado di affidabilità del contribuente (per i soggetti forfettari l’aliquota è del 10%, 3% per i soggetti in fase di start up);
- la revisione e implementazione delle cause di cessazione e decadenza dal regime.