12 Luglio 2024

Concordato preventivo biennale: le modalità di determinazione del reddito

di Francesca Benini
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La scheda di FISCOPRATICO

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance, rivolto alle imprese e ai lavoratori autonomi di minori dimensioni che si pone come obiettivo quello di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo.

Il CPB è finalizzato alla definizione, per un biennio, del reddito derivante dall’esercizio di impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Al CPB possono accedere i soggetti titolari di reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti e professioni che applicano gli indici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), ovvero che adottano il regime di forfettario, di cui all’articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014.

Per tali contribuenti, i redditi oggetto di concordato riguardano:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5, Tuir;
  • il reddito di impresa, di cui all’articolo 56, Tuir e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti Ires, quello di cui alla sezione I del capo II del titolo II del Tuir, ovvero, per le imprese minori, quello di cui all’articolo 66, Tuir, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5, Tuir.

Per quanto riguarda l’Irap, invece, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, e 8, D.Lgs. 446/1997, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravveniente passive.

Se il contribuente accetta la proposta dell’Agenzia delle entrate, lo stesso si impegna a dichiarare gli importi concordati per due periodi di imposta.

Ai fini della determinazione della base imponibile oggetto di concordato, l’Agenzia delle entrate formula al contribuente una proposta, in coerenza con i dati dichiarati dallo stesso e, comunque, nel rispetto della sua capacità contributiva.

Tale proposta deve essere formulata nel rispetto della metodologia illustrata nel decreto del 14.6.2024 approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ossia sulla base dei seguenti passaggi:

  1. misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
  2. valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
  3. confronto con valori di riferimento settoriali;
  4. criterio formulazione base Irap;
  5. rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Con riferimento al primo passaggio, il decreto prevede che, partendo dai dati dichiarati dal contribuente, venga effettuata una valutazione economica dei risultati raggiunti nell’anno di applicazione. In particolare, il decreto prevede che venga effettuata una valutazione dell’affidabilità, nell’ambito dello specifico ISA, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, prendendo a riferimento un arco temporale riferito alle ultime otto annualità disponibili, tenendo conto delle principali dinamiche economiche del settore e delle diverse modalità con cui le imprese o i lavoratori autonomi realizzano la specifica attività economica.

Tale analisi consente di valutare i singoli indicatori per i quali non sia stata raggiunta la piena affidabilità per addivenire alla definizione della maggiore base imponibile.

Con riferimento al secondo passaggio, invece, il decreto prevede che venga condotta un’analisi sull’andamento del reddito operativo realizzato dal contribuente nell’esercizio dell’attività economica derivante dalla gestione caratteristica della stessa nelle ultime tre annualità, compresa quella oggetto di dichiarazione.

Tale analisi consente la definizione di un valore medio che viene confrontato con il reddito operativo dell’anno di applicazione, facendo scattare uno specifico coefficiente di rivalutazione delle basi imponibili proposte nel caso in cui quest’ultimo dato risulti inferiore alla suddetta media.

Il decreto, poi, prevede, come terzo passaggio, l’individuazione di un parametro di rivalutazione costituito dal livello di redditività minimo settoriale previsto sulla base delle analisi delle spese per lavoro dipendente dichiarato dalle imprese appartenenti al medesimo ISA con riferimento alla forza lavoro dipendente impiegata.

Se la quantificazione del reddito definito nei passaggi metodologici precedenti risulti inferiore a tale parametro, l’Agenzia delle entrate è tenuta a prendere come riferimento reddituale il citato valore.

In merito al quarto passaggio, il decreto prevede che, al valore della produzione netta rilevante ai fini Irap dichiarata dal contribuente nell’annualità oggetto di dichiarazione, venga sommata l’eventuale differenza rilevata tra il reddito dichiarato ai fini delle imposte dirette oggetto di concordato e quanto quantificato, anche per effetto del confronto con i valori di riferimento settoriali risultanti nel precedente passaggio.

Per quanto riguarda, infine, il quinto passaggio, il decreto prevede che la base della proposta concordataria, individuata a seguito dei passaggi metodologici precedentemente descritti, venga rivalutata attraverso l’utilizzo delle proiezioni macroeconomiche disponibili.

A questo riguardo, il decreto prevede che, attualmente, le stime del PIL italiano prevedono una crescita dello 0,6% nel 2024 e dell’1% nel 2025.