26 Agosto 2024

Concordato preventivo biennale post decreto correttivo: la tassazione del reddito proposto

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.Lgs. 108/2024 ha apportato numerose modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (D.Lgs 13/2024).

In particolare, al fine di rendere l’istituto più appetibile per i contribuenti, è stato introdotto un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato fruibile dai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e dai contribuenti forfetari.

Per ciò che riguarda i soggetti ISA, i contribuenti potranno effettuare una valutazione di convenienza in merito all’accettazione della proposta, potendo scegliere se assoggettare a:

  • tassazione ordinaria (Ires o Irpef) l’intero reddito oggetto di accordo;
  • imposta sostitutiva il reddito proposto eccedente quello del periodo d’imposta precedente l’applicazione del concordato e a tassazione ordinaria la restante parte.

Entrando nel dettaglio della disposizione, il comma 1, del nuovo articolo 20-bis, D.Lgs 13/2024, prevede che “per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese”.

In base a quanto sopra:

  • l’applicazione dell’imposta sostitutiva rappresenta una facoltà che l’ordinamento concede al contribuente. Dalla norma non si evince quale sia la modalità di esercizio dell’opzione; dunque, a meno che non vengano modificati i modelli dichiarativi (alquanto improbabile), ciò potrebbe avvenire mediante comportamento concludente in sede di versamento delle imposte e con successiva comunicazione nella dichiarazione fiscale. Si ritiene che tale scelta, rientrando tra gli aspetti negoziali della dichiarazione fiscale, non potrà essere modificata;
  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) derivante dall’adesione al concordato – quindi comprensivo delle rettifiche ex articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024 (plusvalenze, minusvalenze, redditi da partecipazione e corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali per ciò che riguarda il lavoro autonomo, mentre il reddito d’impresa deve essere rettificato delle plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive, sopravvenienze passive, perdite su crediti, redditi da partecipazione e utili) – e il reddito del periodo d’imposta antecedente a quello a cui si riferisce la proposta; quindi, si tratta del reddito del 2023;
  • l’imposta sostitutiva copre le imposte sul reddito e le relative addizionali.

La misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva varia in ragione del livello di affidabilità fiscale del contribuente, infatti se:

  • nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta il contribuente presenta un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8, l’aliquota è del 10%;
  • nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8, l’aliquota è del 12%;
  • nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6, l’aliquota è del 15%.

Ai sensi del comma 3, dell’articolo 20-bis, D.Lgs 13/2024, il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza di reddito. È ammesso anche il versamento nei 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,4%.

La misura appena descritta non si applica solo in sede di prima adesione al concordato preventivo biennale ma sarà strutturale; infatti, il comma 2, dell’articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024, prevede che “in caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l’individuazione dell’eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16”.

Ciò comporta che, in caso di adesione al concordato 2026-2027, il reddito che deve essere utilizzato come parametro di riferimento per il calcolo dell’eccedenza è costituito dal reddito effettivo del periodo d’imposta 2025 (periodo d’imposta precedente il rinnovo), il quale dovrà essere rettificato in base a quanto previsto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024.

L’articolo 31-bis, D.Lgs. 13/2024, inoltre, prevede un’analoga disposizione per i contribuenti forfetari.