Concordato preventivo: il controllo del giudice si esercita sull’attuabilità del piano
di Euroconference Centro Studi TributariL’ordinanza n. 6709, depositata ieri, 10 marzo, rappresenta un utile spunto per tornare ad analizzare gli aspetti legati alla verifica della fattibilità della proposta di concordato preventivo.
Il caso riguarda una società dichiarata fallita a seguito della declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo.
Il Tribunale, infatti, aveva evidenziato:
- che la misura del 3,72%, prevista per il pagamento del debito chirografario, fosse un evidente segnale dell’inidoneità ad assicurare il pur minimale soddisfacimento dei creditori;
- che la domanda di concordato si fondava sul valore di realizzo di un immobile indebitamente sovrastimato.
La Corte d’Appello, tuttavia, revocava la dichiarazione di fallimento, ritenendo che il sindacato del tribunale non potesse avere ad oggetto la percentuale di soddisfacimento dei creditori; la valutazione si era quindi risolta in un sindacato sulla fattibilità economica della proposta.
Sul punto la Corte d’Appello evidenziava infatti che il sindacato del giudice può riguardare, oltre la fattibilità giuridica del piano, i profili di fattibilità economica solo per quanto ritiene la manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi; ogni ulteriore valutazione deve essere invece rimessa ai creditori.
Le conclusioni raggiunte dalla Corte d’Appello non sono state però condivise dalla Corte di Cassazione, la quale è tornata a richiamare la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 1521/2013, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”.
Seppure, dunque, la verifica della fattibilità da parte del giudice non possa estendersi alla convenienza della proposta di concordato preventivo (soprattutto con riferimento alla misura minima di soddisfacimento dei creditori), la Corte di Cassazione ha evidenziato come il controllo del giudice debba essere esercitato anche sull’attuabilità del piano di concordato “dovendo giungere a dichiarare l’inammissibilità della domanda, ove del primo sia esclusa la idoneità a realizzare effettivamente la causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito con la singola proposta”.
Se il piano, pertanto, manifesta una assoluta inettitudine al raggiungimento degli obiettivi prefissati il controllo del giudice può estendersi anche sulla realizzabilità dei fatti.
Se la proposta è implausibile può essere dunque sindacata dal giudice, mentre ai creditori deve essere riservata la valutazione di convenienza di una proposta plausibile.
Alla luce di quanto esposto, dunque, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal Fallimento.