Concorso tra creditori ipotecari e spese di prededuzione nel fallimento
di Francesca Dal PortoNel momento della predisposizione di un progetto di riparto in ambito fallimentare, l’articolo 111 L.F. detta quello che è l’ordine di distribuzione delle somme, precisando che gli importi ricavati dalla liquidazione dell’attivo devono essere erogati in primo luogo per il pagamento dei crediti prededucibili, quindi per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge, infine per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso.
Il comma 2 dell’articolo precisa altresì che sono considerati prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.
L’articolo 111-bis L.F. disciplina i crediti prededucibili disponendo che gli stessi debbano essere soggetti al procedimento di accertamento previsto dalla Legge Fallimentare per l’ammissione dei crediti allo stato passivo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25 L.F..
Il comma 2 dell’articolo 111-bis L.F. prevede che i crediti prededucibili siano soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, con esclusione però di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
Tale ultima disposizione di fatto pone un limite alla possibilità di distribuzione delle somme ottenute con il realizzo di beni oggetto di garanzia reale (ipoteca e pegno): in questo caso, infatti, le somme ricavate dalla vendita del bene non potranno seguire il normale ordine di distribuzione di cui all’articolo 111 L.F. (che antepone a tutti i crediti le spese prededucibili) ma dovranno in primo luogo essere destinate al creditore ipotecario o pignoratizio, garantito dal bene stesso.
Tale disposizione deve però essere letta anche alla luce dell’articolo 111-ter L.F. che si occupa dei conti speciali: l’articolo distingue tra massa liquida attiva immobiliare, costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme, e massa liquida attiva mobiliare costituita da tutte le altre entrate.
Il comma 3 dell’articolo 111-ter L.F. prevede che il curatore debba tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.
Quindi, nell’ambito delle masse liquide attive mobiliare e immobiliare, si dovrà ulteriormente tenere un conto specifico attinente a ciascun bene immobile o mobile che sia oggetto di garanzia reale.
Dalla lettura del comma 3 dell’articolo 111- ter L.F. si desume infatti che, anche dalle somme ottenute con il realizzo di beni oggetto di ipoteca, pegno o privilegio speciale, è necessario dedurre le spese di procedura specifiche inerenti a tali beni ed una quota proporzionale di quelle generali, prima di procedere con il pagamento del creditore garantito.
È evidente come tale disposizione deroghi a quella di cui al comma 2 dell’articolo 111-bis L.F. su riportato.
In pratica, il curatore fallimentare deve distinguere tra le spese quelle specificamente afferenti a ciascun bene, perché riconducibili alla amministrazione e alla liquidazione dello stesso (ad esempio, premi assicurativi, perizie di stima, spese di pubblicità sostenute per le operazioni di vendita, ecc.) e quelle di carattere generale da ripartire proporzionalmente sulle varie masse attive (compenso del curatore, oneri di gestione della procedura, eventuale compenso di professionisti ammessi in prededuzione, ecc.).
Il criterio di proporzionalità di imputazione delle spese generali alla singola massa si intende calcolato nella misura pari al rapporto tra l’entità della singola massa attiva e il totale delle entrate realizzate dalla procedura.
In particolare, si può concludere affermando che in sede di ripartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita di beni oggetto di ipoteca (o pegno o privilegio speciale), i creditori garantiti prevalgono sui crediti prededucibili, a meno che questi ultimi si riferiscano ad attività volte ad amministrare o a liquidare i beni oggetto di garanzia e salvo il limite di un’aliquota delle spese generali che deve gravare comunque sui beni assoggettati a garanzia reale.