28 Giugno 2021

Concorso tra creditori ipotecari e spese di prededuzione nel fallimento

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel momento della predisposizione di un progetto di riparto in ambito fallimentare, l’articolo 111 L.F. detta quello che è l’ordine di distribuzione delle somme, precisando che gli importi ricavati dalla liquidazione dell’attivo devono essere erogati in primo luogo per il pagamento dei crediti prededucibili, quindi per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge, infine per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso.

Il comma 2 dell’articolo precisa altresì che sono considerati prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.

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