Condanna alla spese ed esercizio del potere di autotutela
di Luigi FerrajoliIn materia di compensazione delle spese processuali conseguenti all’annullamento in autotutela dell’atto impositivo, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto si correla necessariamente la condanna alle spese qualora tale annullamento consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione.
È questo il principio di diritto che la Corte di Cassazione ha ribadito con l’ordinanza n. 8990 del 29.03.2019, nel giudizio instaurato da una società avverso la sentenza di secondo grado che, preso atto dell’annullamento dell’atto impositivo effettuato dall’amministrazione finanziaria, aveva dichiarato estinto il giudizio con compensazione delle spese processuali.
Con il ricorso per cassazione era dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 44 e 46 D.Lgs. 546/1992; in particolare, l’articolo 44, al comma 1, prevede che il processo si estingue per rinuncia al ricorso e, al comma 2, che il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.
Il successivo articolo 46 (nella versione antecedente alla riforma del D.Lgs. 546/1992 attuata con il D.Lgs. 156/2015) contemplava l’ipotesi dell’estinzione, parziale o totale, del giudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, precisando, al successivo comma 3, che le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge; tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 274/2005 della Corte costituzionale nelle ipotesi in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge.
In particolare, la Consulta ha specificato che l’obbligo imposto da detto comma al giudice stesso di lasciare, in caso di “estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere“, le spese processuali “a carico della parte che le ha anticipate” integrava un’ipotesi di vera e propria “compensazione ope legis” di quelle spese.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale, ha specificato che tale sostanziale compensazione, siccome disposta dal legislatore (perciò “ope legis“), è “ontologicamente, diversa dalla operazione logica, effetto di apposito giudizio, di compensazione delle medesime spese, consentita al giudice dalla seconda parte del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 15, comma 1, [secondo cui] “la commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’articolo 92 c.p.c., comma 2“, come deroga alla generale previsione della prima parte dello stesso articolo 15, per la quale “la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio” (da liquidare “con la sentenza”)” (così in Cass. n. 19947 del 2010)”.
Secondo la Corte di Cassazione, nel caso di specie era indubbio che l’atto impositivo fosse ab origine illegittimo, come peraltro riconosciuto anche dalla stessa Amministrazione finanziaria nell’istanza con cui aveva chiesto ai giudici di appello di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere “ritenendo inappropriato ed illegittimo il recupero credito Iva effettuato con l’atto (OMISSIS), non rientrando il caso di specie nelle ipotesi di cui alla L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 421“, pertanto, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto doveva conseguire necessariamente la condanna alle spese di lite.
La Corte di Cassazione, rilevando che la Commissione Tributaria Regionale non si era attenuta al sopra esposto principio giurisprudenziale, in accoglimento del motivo di ricorso, cassava con rinvio la sentenza di secondo grado.
La pronuncia in commento ribadisce un principio già statuito dalla medesima Cassazione nell’ordinanza n. 3950/2017, nella quale veniva specificato che nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex articolo 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del medesimo decreto, purché intervenuta “all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005”.