Condannato il professionista che non segnala per paura di perdere il cliente
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Il professionista che, rilevando anomalie nella contabilità del contribuente, non si attiva per il timore di perdere clienti contribuisce all’attuazione del maccanismo fraudolento finalizzato all’evasione delle imposte sui redditi e Iva mediante documenti relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 156, depositata ieri, 10 gennaio.
Il caso riguarda il consulente di due società, dichiarato responsabile del reato di cui all’articolo 2 D.Lgs. 74/2000 perché, nella veste di professionista e depositario delle scritture contabili delle due società, consapevole dell’attività illecita posta in essere dalle stesse, aveva consentito l’indicazione, nella dichiarazione annuale, di elementi passivi fittizi, avvalendosi di documenti relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Il professionista proponeva ricorso, evidenziando come le risultanze istruttorie confermassero che lo stesso non era consapevole della frode; d’altra parte, il solo fatto di essere stato il commercialista delle due società che avevano commesso illeciti non poteva comportare l’automatica condanna in concorso per i reati contestati.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha però ritenuto infondati i motivi di ricorso.
Risulta infatti pacifica la configurabilità del concorso del commercialista con il contribuente, in generale, nei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.
Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il contributo causale di chi concorre al reato può manifestarsi anche in forme atipiche, non essendo necessario che lo stesso abbia efficacia causale (ovvero configuri condizione dell’evento lesivo) ma potendo anche assumere la semplice forma di “contributo agevolatore”, che si realizza quando la sua mancanza avrebbe comunque comportato la commissione del reato, ma con maggiori incertezze circa la sua riuscita.
Ciò premesso è stato quindi attribuito rilievo alla circostanza che il commercialista avesse tenuto la contabilità delle società, curandone la registrazione delle fatture, trasmettendone il bilancio, predisponendo e firmando le dichiarazioni fiscali.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha evidenziato alcune anomalie di cui era sicuramente a conoscenza il commercialista: numerose autofatture per importi rilevanti e prelievi di somme in contanti dell’importo oscillante tra i 10.000 e i 30.000 euro al giorno.
Tali anomalie, tra l’altro, erano state segnalate al commercialista dalla dipendente incaricata alle registrazioni contabili, ma lo stesso non si era attivato in alcun modo, proseguendo l’assistenza fiscale delle società “per il timore di perdere clienti (come dallo stesso dichiarato in sede di esame), così contribuendo all’attuazione del meccanismo fraudolento che aveva consentito all’amministratore delle società di avvalersi di documentazione fittizia”.
Ciò rilevato, quindi, è stato ritenuto sussistente il contributo causale del professionista alla commissione dei reati, avendo lo stesso predisposto e inviato le dichiarazioni fiscali contenenti elementi passivi fittizi (condotte, queste, ritenute di sicura agevolazione materiale). Inoltre, i Giudici hanno ritenuto sussistente un’ulteriore forma di contributo partecipativo nella omessa segnalazione delle anomalie rilevate nella contabilità.
Il ricorso del professionista, pertanto, è stato rigettato, con conferma alla condanna a due anni e sei mesi di reclusione.