1 Dicembre 2021

Condizioni di variazione della base imponibile Iva per fallimento del debitore

di Gabriele Damascelli
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La scheda di FISCOPRATICO

È contraria agli articoli 90 par. 2 e 273 della Direttiva 2006/112/CE una disposizione nazionale che subordina la rettifica dell’importo dell’Iva alla condizione che il credito insoluto non sia sorto durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento del soggetto debitore.

Queste, in sintesi, le conclusioni della Corte di Giustizia nella causa C-398/20 dell’11.11.2021, in cui il giudice di rinvio dubitava della compatibilità al dato unionale della norma interna che si basava sulla congettura economica secondo cui quanto più il periodo di negoziazione e conclusione di un’operazione tra creditore e debitore è vicina al fallimento di quest’ultimo, tanto più il professionista è in grado di individuare sul mercato i sintomi di tale fallimento. Ciò dovrebbe convincere il creditore, in base alle conoscenze economiche generali, dell’imminenza del fallimento, sicché non sarebbe giustificato consentirgli di rettificare l’importo dell’Iva.

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