Condizioni per la celebrazione dell’udienza da remoto
di Andrea RamoniLuigi A. M. RossiLe esigenze di contenimento dell’emergenza epidemiologica impongono l’adozione, a cura dei capi dei singoli uffici giudiziari, ex articolo 83, comma 6, D.L. 18/2020, di misure organizzative per la trattazione delle controversie al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati, tra le persone nel periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020 (giunge, al momento della pubblicazione, notizia che il termine del 16 aprile sia stato prorogato al 12 maggio).
Le alternative contenute nel Decreto emergenziale, puntualmente descritte al comma 7, possono essere:
- l’udienza a porte chiuse (lettera e);
- l’udienza da remoto (lettera f);
- il rinvio dell’udienza (lettera g)
- l’udienza cartolare (lettera h).
Il legislatore non ha tuttavia individuato i criteri di svolgimento dell’una o dell’altra modalità, ovvero delle ipotesi nelle quali debba essere previsto il rinvio, di talché se ne deduce come la scelta della soluzione dovrà essere rimessa al consenso o alla disponibilità delle parti del processo tributario (giudice, uffici, contribuenti, difensori).
Prescindendo da analisi di tipo quantitativo (valore della controversia) o qualitativo (rilevanza delle questioni trattate) ai fini della individuazione del rito prescelto, è intuitivo come l’udienza da remoto sia quella che più si avvicina al concetto di udienza “di persona”, consentendo ai difensori, seppur a distanza, lo svolgimento orale delle difese e l’interlocuzione con il collegio giudicante.
Vale la pena precisare che tale modalità si distingue dall’udienza (comunque pubblica) con cui le parti partecipano “mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza ed il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale”, prevista dall’articolo 16, comma 4, D.L. 119/2018.
Tra le misure da adottare per assicurare le finalità previste dalla norma, la lettera f) del predetto comma 7 disciplina dunque “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia” (disposizione applicabile al procedimento tributario sulla base della previsione del successivo comma 21).
Tale procedura può essere disposta dal giudice, in luogo sia dell’udienza pubblica che di quella camerale partecipata, ed è subordinata, secondo la normativa emergenziale, al rispetto di precisi requisiti, quali:
- la salvaguardia del contraddittorio;
- l’effettiva partecipazione delle parti;
- la libera volontà delle parti.
La salvaguardia del contraddittorio trova infatti tutela nella Carta Costituzionale, quale attuazione del diritto di difesa, ex articolo 24 e quale attuazione del giusto processo ex articolo 111, nonché all’articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.
L’effettiva partecipazione delle parti impone che, preliminarmente alla trattazione dell’udienza, la segreteria della sezione incaricata comunichi, nell’avviso di trattazione (in caso di udienza non ancora fissata) il giorno, l’ora e la data del collegamento, ovvero, in caso l’udienza sia stata già fissata, una separata comunicazione che, in assenza di previsioni sul punto, si ritiene debba rispettare un termine “congruo” (verosimilmente, non inferiore a 10 giorni liberi).
Quanto alla libera volontà delle parti, il testo dalla norma pare propendere per una espressa manifestazione del consenso (alla trattazione tramite video collegamento da remoto) da rendere in sede di trattazione dell’udienza, di cui viene dato atto nel verbale, al pari delle dichiarazioni rese al giudice ai sensi dell’articolo 126 c.p.c..
Tuttavia, nel silenzio della lettera f), si ritiene che la “libera volontà” non possa essere manifestata tramite “silenzio – assenso” e, dunque, il giudice non potrà verbalizzare la sussistenza di tale requisito nell’assenza di una delle parti in sede di collegamento.
Così come si ritiene, secondo canoni di economia processuale, che la “libera volontà” possa essere più ragionevolmente espressa in un momento precedente l’udienza, con comunicazione da eseguire ai sensi dell’articolo 16 o 16-bis, D.L.gs. 546/1992.
Infine, si ricorda che la mancanza di una delle parti in sede di collegamento, l’invio alla segreteria del mancato consenso all’udienza da remoto ovvero, in ipotesi di insormontabili difficoltà di collegamento (di una qualsiasi delle parti) costituiranno le ragioni a che il giudice dovrà disporre del rinvio della trattazione a data successiva (per ora) al 30 giugno 2020.