16 Maggio 2023

Condizioni per l’estensione del regime speciale dei lavoratori impatriati

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Il regime speciale dei lavoratori impatriati (articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015) è un regime di tassazione agevolata di carattere temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 Tuir.

Esso trova applicazione qualora ricorrano le seguenti due condizioni: a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a risiedervi per almeno due anni; b) l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Qualora i contribuenti soddisfino le suindicate condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, i redditi di lavoro dipendente (o i redditi ad esso assimilati) e i redditi di lavoro autonomo prodotto in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

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