Condizioni per l’estensione del regime speciale dei lavoratori impatriati
di Angelo GinexIl regime speciale dei lavoratori impatriati (articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015) è un regime di tassazione agevolata di carattere temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 Tuir.
Esso trova applicazione qualora ricorrano le seguenti due condizioni: a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a risiedervi per almeno due anni; b) l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Qualora i contribuenti soddisfino le suindicate condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, i redditi di lavoro dipendente (o i redditi ad esso assimilati) e i redditi di lavoro autonomo prodotto in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
La disposizione prevede altresì che il trattamento agevolato trovi applicazione ai redditi d’impresa prodotti dai lavoratori impatriati che avviano l’attività in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Fanno eccezione gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato sempre nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.
Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
È interessante sottolineare che, laddove sussistano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del regime agevolativo in esame, si può chiedere l’estensione dei benefici previsti per altri cinque periodi d’imposta.
Infatti il comma 3-bis dell’articolo 16 D.Lgs. 147/2015 (che è stato inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera c), D.L. 34/2019) ha stabilito, quale presupposto per poter richiedere l’ampliamento dei periodi d’imposta agevolabili (quindi per ulteriori 5 anni, come anticipato), che debbano sussistere le seguenti due condizioni:
- avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
- diventare proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento).
Con specifico riferimento a quest’ultima condizione, è altresì previsto che la suddetta unità immobiliare possa essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Inoltre, è d’uopo precisare che la novella non ha disposto che tale unità immobiliare rappresenti l’abitazione principale di colui che richiede l’applicazione del regime speciale di cui al citato articolo 16, né tantomeno è stabilito che rappresenta una causa ostativa all’estensione dell’agevolazione il fatto che questi, al momento del nuovo acquisto, sia già proprietario di un altro immobile di tipo residenziale sul territorio dello Stato.
Si rammenta poi che sul tema dell’estensione del regime speciale dei lavoratori impatriati sono stati forniti importanti chiarimenti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 33/E/2020.
Tra le altre cose, il citato documento di prassi ha precisato che l’acquisto dell’unita immobiliare deve essere effettuato entro e non oltre i primi cinque periodi d’imposta di fruizione del regime speciale e permanere per tutto il periodo agevolato (ad esempio, un cittadino che è fiscalmente rientrato in Italia nel 2020 può richiedere l’estensione dell’agevolazione se acquista l’immobile entro il 31 dicembre 2024).
Inoltre è stato chiarito che l’estensione del beneficio non spetta se si acquista solo la nuda proprietà o il diritto di usufrutto, oppure quando, nel periodo compreso dall’anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro anni successivi, si sottoscrive soltanto un contratto preliminare di compravendita (per esempio, il cittadino che trasferisce la residenza nel 2020 e sottoscrive un preliminare di acquisto nel 2024 non ha diritto all’estensione del beneficio se stipula l’atto di compravendita nel 2025).
Da ultimo occorre precisare che per tutto il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.