Condominio: detrazione libera per ciascun condomino
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Se un intervento può essere ricondotto a diverse tipologie di agevolazione, i singoli condòmini hanno la possibilità di scegliere, per la parte di spesa a loro imputabile, la detrazione che ritengono più conveniente, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condòmini. A queste conclusioni giunge l’Agenzia delle entrate nel fornire risposta all’istanza di interpello n. 294/2020, pubblicata ieri, 1° settembre, nonché nella risoluzione 49/E/2020, sempre pubblicata nel pomeriggio di ieri.
Entrambi i casi riguardano dei condomìni, nei quali sono stati deliberati lavori per il restauro di tutte le facciate con installazione dell’isolamento a cappotto: alcuni condòmini intendevano fruire del c.d. “bonus facciate”, mentre altri del c.d. “ecobonus”, potendo gli interventi effettuati beneficiare di entrambe le agevolazioni.
Infatti:
- se da un lato il c.d. “bonus facciate” costituisce una detrazione più appetibile, ammontando la stessa a ben il 90% delle spese sostenute e non essendo previsti limiti massimi di spesa,
- l’“ecobonus”, almeno secondo il quadro normativo fino a poco fa vigente, costituiva un’agevolazione che, al contrario della prima, consentiva la cessione del credito.
Oggi tale problema è stato superato dall’articolo 121 D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, il quale ha esteso anche al “bonus facciate”:
- la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta,
- la possibilità di optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.
Tra l’altro, come ricordato dalla risoluzione 49/E/2020, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, danno diritto ai condomìni di beneficiare del c.d. “superbonus” del 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In questo caso, però, è bene ricordarlo, l’importo massimo della spesa complessiva è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari; e a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità.
Ad ogni buon conto, indipendentemente dall’agevolazione spettante, la risoluzione precisa che, qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili, il contribuente può applicare una sola agevolazione rispettando gli adempimenti previsti: ogni condomino, però, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o dell’ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condòmini.
Ciò a condizione, tuttavia, che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.
La risoluzione, da ultimo, evidenzia che, nella comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’amministratore di condominio deve indicare “due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, dovrà indicare le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito”.