Conferimenti di azienda alberghiera
di Ennio VialVita PozziNel corso della seconda giornata del master breve stiamo esaminando il tema del conferimento di azienda. In questo intervento è stato affrontato il caso del conferimento di una impresa alberghiera. Nella sostanza, si vuole esaminare il conferimento di un complesso immobiliare ad uso albergo in una società, con la precisazione che l’albergo è stato concesso in locazione a terzi unitamente ai mobili, alle attrezzature, alle apparecchiature e alle dotazioni (nonché la volturazione di tutte le licenze) in modo tale che la stessa potesse iniziare a svolgere le attività alberghiere-termali.
Nel nostro caso, possiamo sostenere che l’operazione può essere qualificata come “conferimento d’azienda”, qualora l’oggetto sia effettivamente un’azienda idonea a consentire l’attività produttiva, unitamente ai suoi segni qualificanti e distintivi (quali appunto, le attrezzature, gli arredi, l’eventuale avviamento).
Talune perplessità, tuttavia, nascono dal disposto di cui all’art. 1 n. 9-septies del D.L. n. 12/1985, convertito dalla L. n. 118/1985, secondo cui “si ha locazione di immobile e non affitto di azienda in tutti i casi in cui l’attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore”. La norma citata pone, quindi, una presunzione di riconducibilità alla locazione alberghiera rispetto all’affitto di azienda alberghiera per il solo caso in cui il titolare dell’azienda l’abbia affittata per la prima volta, cosicché l’attività alberghiera venga a essere svolta inizialmente da parte del concessionario del godimento.
Questa impostazione, infatti, porta all’applicabilità della disciplina locativa. In sostanza, l’art. 28 della Legge n. 392/1978 agevola il conduttore dell’immobile alberghiero prevedendo il rinnovo tacito del contratto di locazione. La norma, pertanto, mira a tutelare il primo conduttore che, ove inizi l’attività aziendale piuttosto che continuarla, attribuirà al complesso dei beni locati utilità prima inesistenti.
Da quanto illustrato va esclusa una riqualificazione dell’operazione stessa come “conferimento di beni” in luogo del “conferimento d’azienda”, sulla base di un contratto la cui configurazione di “locazione di bene immobile” deriva dall’applicazione di una norma speciale.
E’ il carattere “speciale” della norma che la rende insuscettibile di qualsiasi applicazione analogica a casi simili.
Il regime fiscale del conferimento discende quindi da una puntuale individuazione se, nel caso di specie, oggetto dell’atto di conferimento sia solamente e semplicemente l’immobile, come entità non produttiva, pur se dotato di accessori, oppure una più vasta ed organica entità, ossia l’azienda, capace di vita economica propria di cui l’immobile costituisce solamente uno dei diversi una componenti, sia pure principale.