15 Maggio 2014

Conferimenti in natura nelle SPA: quando è utilizzabile il fair value del bene risultante dal bilancio

di Fabio Landuzzi
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L’articolo 2343-ter, comma 2, lett. a), Cod. civ., esclude la necessità della relazione giurata di stima ex articolo 2343, Cod. civ., quando il valore attribuito ai beni in natura od ai crediti conferiti al capitale, ed eventuale sovrapprezzo, della SPA è pari od inferiore al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente a quello nel quale il conferimento è effettuato; viene posta la condizione che il bilancio sia soggetto a revisione legale dei conti e che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione del bene oggetto di conferimento. Questa disposizione è preceduta dalla locuzione “fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma”; la Relazione al provvedimento legislativo ha chiarito che il significato da attribuire a questa locuzione è quello di consentirne l’applicazione anche riguardo al conferimento di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, quando non sia applicabile il primo comma dell’articolo 2343-ter.

Riguardo alla concreta applicazione di questa norma, si pongono però temi applicativi tutt’altro che semplici. In primo luogo, mentre non vi è dubbio sul fatto che questa possibilità sia consentita per conferire singoli cespiti quali beni mobili, immobili, partecipazioni, crediti, ecc., maggiori perplessità desta il suo allargamento anche al conferimento in SPA di aziende o rami di azienda. Infatti, come osserva lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 50-2011/I, vi è da una parte la tesi favorevole di chi sostiene che questa soluzione sia percorribile senza fare emergere dal conferimento alcun avviamento, salvo che già non sia iscritto nel bilancio del conferente, mentre per altri sostenitori della tesi contraria questa modalità non sarebbe applicabile al caso dell’azienda in quanto non sarebbe possibile trattarla alla stregua di un bene rappresentato nel bilancio d’esercizio, a meno che non si trattasse di un’azienda a sua volta oggetto di precedente acquisto.

Il bilancio da cui viene tratto il fair value del bene conferito deve poi avere alcune caratteristiche:

  • Deve trattarsi di un bilancio d’esercizio redatto secondo i Principi contabili internazionali Ias / Ifrs (in questo senso si è espressa anche Assonime nella Circolare n. 19/2011 nonché il Notariato di Milano nella Massima n. 120), e quando il bene sia stato iscritto in detto bilancio secondo il metodo del fair value;
  • Deve trattarsi del bilancio dell’esercizio precedente a quello in cui il conferimento è effettuato; tuttavia, secondo il Notariato non potrebbe essere utilizzato un bilancio riferito ad una data anteriore a quella di chiusura dell’ultimo esercizio per il quale siano già scaduti i termini per l’approvazione;
  • E’ preferibile interpretare la norma nel senso di circoscrivere il riferimento al bilancio del solo conferente, ovvero escludendo la possibilità (che sarebbe apparentemente aperta stante il tenore letterale della norma) di riferirsi ad un bilancio di un soggetto terzo (ad esempio, potrebbe essere il caso del conferente che abbia a sua volta acquistato il bene da apportare nella SPA da una società che redige il bilancio secondo i principi Ias / Ifrs); Assonime si mostra invece più aperta a questa possibilità quando non sia disponibile il bilancio del conferente con le caratteristiche richieste dalla legge;
  • Deve trattarsi del bilancio d’esercizio, dovendosi escludere l’uso di bilanci straordinari;
  • Il bilancio deve essere soggetto a revisione legale dei conti, essendo quindi esclusa la revisione volontaria, e dovrà essere anche escluso il ricorso a questa modalità ogni qualvolta il revisore legale abbia espresso un giudizio negativo sul bilancio nel suo complesso od anche abbia rilasciato una dichiarazione di impossibilità ad esprimere il giudizio sul bilancio; non sarà invece ostativo il caso di un giudizio positivo con rilievi, quando i rilievi non siano riferiti al bene oggetto del conferimento.