3 Giugno 2017

Il conferimento di beni in società

di Viviana Grippo
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Il nostro codice civile prevede l’esistenza di svariate forme di società a responsabilità limitata.

L’articolo 2463 cod. civ., in merito alla costituzione delle Srl, prevede che l’atto costitutivo indichi l’ammontare del capitale sociale di costituzione per un importo non inferiore a 10.000 euro, tuttavia il comma 4 del medesimo articolo, introdotto a opera del D.L. 76/2013, prevede che l’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a 10.000 euro purché sia pari almeno a 1 euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione. Il successivo articolo 2463-bis cod. civ. prevede l’ulteriore figura della Srl semplificata il cui capitale sociale è pari almeno ad 1 euro e inferiore a 10.000.

Queste previsioni non cambiano gli aspetti contabili di cui ci occuperemo nel presente contributo; in particolare, ci occuperemo del conferimento nelle Srl con capitale almeno pari a 10.000 e delle società per azioni.

In generale il conferimento dei soci può essere rappresentato, oltre che da denaro, anche da beni e/o servizi.

Qualora i soci conferissero, in sede di costituzione di una Srl, parte denaro e parte beni, la scrittura contabile da redigersi sarebbe la seguente:

Diversi                                    a                      Capitale sociale          (sp)                              10.000

Crediti vs soci per sottoscrizioni in denaro (sp)                                                                 7.000

Crediti vs soci per sottoscrizioni in beni        (sp)                                                               3.000

Successivamente occorrerà rilevare sia il versamento in denaro che il materiale passaggio di detenzione di beni dal socio alla società:

Diversi                        a                      Diversi

Banca c/c (sp)                                                                                                           7.000

Automezzi (sp)                                                                                                         1.000

Macchinari (sp)                                                                                                       1.000

Mobilio            (sp)                                                                                                  1.000

                                   a                      Crediti vs soci per sottoscrizioni in denaro (sp)         7.000

                                   a                      Crediti vs soci per sottoscrizioni in beni        (sp)      3.000

Nello stato patrimoniale della società troveranno allocazione quindi i beni conferiti dal socio.

La medesima registrazione avverrà anche in caso di società per azioni per le quali, però, l’articolo 2327 cod. civ. prevede un capitale minimo pari a euro 50.000, in tale circostanza ad accogliere il credito della società verso gli azionisti sarà il conto Azionisti c/sottoscrizioni.

In relazione alle società per azioni l’articolo 2343, comma 3, del cod. civ. prevede che chi conferisce beni o  crediti  deve  presentare la relazione giurata di un esperto contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo. Nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima.

Nel caso in cui il valore del bene apportato risulti inferiore di oltre un quinto rispetto al valore conferito:

  • la società deve ridurre il capitale sociale, ovvero
  • il socio deve versare la differenza o recedere.

Tale procedura non è prevista in caso di Srl.

È anche possibile, per le società a responsabilità limitata, che il conferimento avvenga attraverso la prestazione di opere o servizi. In tal caso, secondo il disposto dell’articolo 2464 del cod. civ., il socio deve prestare apposita polizza di assicurazione o fideiussione  bancaria (ovvero se previsto dall’atto costitutivo cauzione in denaro)  con  cui  garantisce gli obblighi assunti  verso la società.

Contabilmente la rilevazione eseguita dalla società vede dapprima la registrazione del credito verso il socio per le prestazioni che questi deve eseguire a favore della società stessa come da accordo:

Crediti vs soci per prestazioni future (sp)                           a                             Capitale sociale (sp)

Ogni qual volta il socio pone in essere una prestazione, si dovrà procedere a stornare il credito e a rilevare la prestazione d’opera stessa:

Diversi                                                                  a                             Socio XYZ c/opera (sp)

Compensi al socio XYZ (ce)

Erario c/iva (sp)

Mentre all’atto del pagamento la scrittura sarà la seguente:

Socio XYZ c/opera (sp)                         a                             Diversi

                                                             a                             Crediti vs soci per prestazioni future (sp)

                                                              a                             Erario c/ ritenute (sp)

È chiaro che se il socio operasse nell’ambito del reddito di impresa nella rilevazione di cui sopra non sarebbe presente il debito verso l’Erario per le ritenute da versare.

Il costo del servizio reso dal socio è fiscalmente deducibile.

Si ricorda, infine, che se a fine anno il socio non ha completato le sue opere e residua un credito verso di lui, tale credito può essere compensato con i dividendi eventualmente deliberati.

Dottryna