Conferimento d’azienda e successiva cessione delle quote
di Alessandro BonuzziL’articolo 20 del Testo Unico del Registro, anche prima delle modifiche recate dalla Legge di Bilancio 2018, era deputato a tassare il mero significato giuridico del singolo atto presentato alla registrazione, riguardando la sua qualificazione giuridica e non gli effetti economici emergenti.
Pertanto, la vendita di tutte le quote di una società, ancorché preceduta dal conferimento dell’azienda nella società medesima, non può rappresentare, ai fini dell’imposta di registro, una vendita d’azienda allorquando sia dimostrato che l’interesse economico, da una parte, del cedente era quello di conferire l’azienda e successivamente di cedere le quote e, dall’altra, dell’acquirente era quello di acquisire le “sole” quote non volendo gestire – quale imprenditore – l’azienda.
Lo ha stabilito la sentenza n. 4159 della CTP di Milano depositata in segreteria il 4 ottobre 2018.
La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle entrate al fine di riqualificare, ai sensi dell’articolo 20 D.P.R. 131/1986, l’atto di conferimento d’azienda, stipulato in data 19 aprile 2017, e l’atto successivo di cessione del 100% delle quote della società conferitaria, stipulato in data 31 maggio 2017, in cessione di ramo d’azienda, con conseguente assoggettamento all’imposta di registro nella misura proporzionale del 3%.
L’operazione oggetto di contestazione va inquadrata nell’ambito di un’ampia riorganizzazione di un gruppo internazionale avente l’obiettivo di separare, anche nel territorio italiano, le due linee di business principali, ossia:
- l’attività di mera gestione immobiliare (Hotel Invest) e
- l’attività operativa di gestione di strutture ricettive (Hotel Services),
mediante il conferimento dell’attività Hotel Services in una società newco e la successiva cessione delle quote di quest’ultima.
A parere dei Giudici milanesi gli atti di conferimento d’azienda e di cessione della totalità delle quote non possono essere automaticamente riqualificati come unico negozio di cessione del complesso aziendale. Ciò in quanto, sotto il profilo degli effetti giuridici prodotti, v’è una netta differenza tra cedere un’azienda e cedere le partecipazioni. Ad esempio, le disposizioni contenute negli articoli 2558 e 2559 cod. civ. relative alla successione nei contratti e alla cessione di crediti valgono solo in caso di cessione dell’azienda e non per il trasferimento delle partecipazioni, ove i crediti della società ceduta continuano a ricadere su quest’ultima e quindi indirettamente sull’acquirente delle quote; lo stesso può dirsi con riferimento ai debiti dell’azienda ceduta che continuano a interessare il venditore salvo il consenso dei creditori, mentre, in caso di cessione delle quote, essi gravano sul contenitore societario e, pertanto, indirettamente sull’acquirente delle partecipazioni.
È proprio per la diversità dei due negozi che nell’applicazione dell’articolo 20, anche nella versione ante articolo 1, comma 87, L. 205/2017, si deve aver riguardo al contenuto e agli effetti che emergono dall’atto, senza possibilità né di utilizzare elementi estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli che risultano dalla concreta realizzazione della volontà delle parti.
Nel caso oggetto della sentenza in commento la CTP ha ritenuto che “deve riconoscersi che le società hanno dimostrato nello svolgimento delle varie fasi la necessaria riorganizzazione della propria struttura con la separazione delle attività, evidenziando lo interesse economico di … -società conferente/cedente- da una parte di conferire il ramo d’azienda posseduto e successivamente di cedere le quote di … -società conferitaria- e dall’altra l’interesse di … –società acquirente- di acquisirne il totale controllo quale socio, senza per questo aver concreto e reale interesse ad esercitare – quale imprenditore – l’attività di gestione e sviluppo delle attività alberghiere, cosa che sarebbe successa se avesse altresì acquisito un insieme di beni organizzati ai sensi dell’articolo 2555 cod. civ. che consentisse la possibilità di fatto di esercizio dell’azienda”.
Sicché il ricorso del contribuente è stato accolto, mentre l’avviso di liquidazione è stato annullato.