Conferimento dello studio in STP: i chiarimenti dell’Agenzia
di Alessandro BonuzziCon la risposta all’istanza di interpello n. 125/2018 l’Agenzia delle entrate prende posizione sul corretto trattamento fiscale da applicare all’operazione di conferimento di uno studio professionale in una società a responsabilità limitata.
In particolare, nel caso affrontato, un lavoratore autonomo (odontoiatra) intende conferire il suo intero studio professionale individuale, composto dal complesso organizzativo comprendente:
- i beni materiali (arredi d’ufficio, impianti, strumenti, macchinari ecc.),
- i beni immateriali (software, costi pluriennali ecc.),
- i contratti in essere (il contratto di locazione dello studio,
- i contratti con i dipendenti e collaboratori, i contratti di utenza, i contratti di fornitura ecc.,
- eventuali crediti e debiti in essere,
- la “clientela” e
- l’”avviamento”,
in una società tra professionisti (STP) già costituita in forma di società a responsabilità limitata, disciplinata dall’articolo 10 L. 183/2011.
Per effetto del conferimento dello studio, il contribuente è destinato a riceve in cambio esclusivamente la quota nella STP conferitaria, con una partecipazione al capitale e agli utili pari al 50%.
Sotto il profilo delle imposte dirette, il conferimento determina il passaggio dal reddito di lavoro autonomo al reddito d’impresa. Per questa ragione, l’Agenzia ritiene che nel caso di specie non si possa applicare il regime di neutralità fiscale stabilito dall’articolo 176 Tuir.
In effetti, non è soddisfatto il presupposto soggettivo richiesto dalla norma, giacché, appunto, il soggetto conferente non esercita (prima dell’operazione di conferimento) alcuna impresa commerciale, determinando il proprio reddito imponibile secondo regole diverse da quelle previste per gli imprenditori commerciali.
Quindi, a parere dell’Agenzia, atteso che il soggetto conferente è un lavoratore autonomo, non possono che trovare applicazione le disposizioni contenute negli articoli 9 e 54 Tuir. L’articolo 9 assimila l’operazione di conferimento a quella di cessione a titolo oneroso, mentre l’articolo 54 prevede che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze dei beni strumentali realizzate, fra l’altro, mediante cessione a titolo oneroso.
Ebbene, avendo natura realizzativa, il conferimento dello studio professionale in una STP è equiparato, agli effetti dell’Irpef, ad una operazione di cessione di un bene strumentale; pertanto, il valore della plusvalenza imponibile è dato dalla differenza tra il suo valore normale e il costo non ammortizzato.
Per quanto riguarda l’Iva, il regime applicabile all’operazione dipende dalla possibilità di considerare lo studio professionale alla stregua di un’azienda e quindi un “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (ex articolo 2555 cod. civ.).
Siccome nel lavoro autonomo è di gran lunga predominante l’attività personale del professionista rispetto all’organizzazione dei beni materiali ed immateriali, a detta dell’Agenzia, lo studio professionale non può qualificarsi alla stregua di un’azienda.
Ne consegue l’impedimento di poter trattare il conferimento in questione come un’operazione non rilevante ai fini Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. b), D.P.R. 633/1972. Invece, trova applicazione il comma 1 della medesima disposizione, costituendo i conferimenti in società, diversi da quelli che hanno per oggetto aziende, cessioni di beni rientranti nel capo di applicazione dell’Iva se posti in essere da un soggetto passivo d’imposta.