Conferimento di partecipazioni e correttivo Ires
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365Dopo aver analizzato le modifiche alla disciplina del conferimento di azienda, con la specifica normativa in ordine all’inserimento dell’avviamento tra gli asset oggetto di trasferimento, e dopo aver esaminato come cambia il riallineamento con imposta sostitutiva, per completare l’analisi degli interventi del Correttivo Ires sul conferimento, resta da affrontare il tema del conferimento minusvalente e delle condizioni necessarie per sottrarre il conferimento di partecipazioni all’esame dell’Agenzia delle entrate (tema del cosiddetto conferimento “ blindato” ).
La prima tematica, conferimento minusvalente, prende spunto da una posizione, alquanto dibattuta, dell’Agenzia delle entrate, in merito al caso in cui l’ammontare complessivo dell’aumento di capitale della conferitaria risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, dando così origine ad un conferimento di partecipazione minusvalente.
Nella risposta ad interpello n. 38/2012, l’Agenzia delle entrate ha sostenuto che la norma di cui all’articolo 177, comma 2, Tuir, non si applichi in presenza di conferimenti di partecipazioni, nei quali la conferitaria esegua un aumento di patrimonio netto minore rispetto al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione: in tal caso, il conferimento è disciplinato dalle ordinarie regole di cui all’articolo 9, Tuir, cioè il valore normale. La tesi ha suscitato molte reazioni negative da parte dei commentatori poiché, a questo punto, non vi sarebbe, nel caso della partecipazione minusvalente, alcuna distinzione tra il conferimento disciplinato dall’articolo 175, Tuir, e quello disciplinato dall’articolo 177, Tuir. Ciò, però, contrasta palesemente con il dato letterale poiché, mentre nell’articolo 175, Tuir, l’incipit è chiaro laddove statuisce che “— ai fini della determinazione delle plusvalenza di cui all’articolo 86, Tuir (quindi norma inapplicabile ai conferimenti minusvalenti)”; al contrario, nell’articolo 177, Tuir, tale passaggio normativo è del tutto assente: si parla genericamente di determinazione del reddito, il che comprende anche un eventuale realizzo minusvalente.
L’assunto è stato confermato, peraltro, dal Principio di diritto n. 10/2020 nel quale si afferma esplicitamente che : “…… in caso di minusvalenze, invece, trova applicazione il principio generale del “valore normale” ed è lecito ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute solo le minusvalenze determinate ai sensi dell’articolo 9 del TUIR. Vale la pena di ricordare che il Principio in rassegna è stato espresso in merito ad un conferimento eseguito, ai sensi dell’articolo 177, comma 2, Tuir; quindi, non un conferimento eseguito applicando l’articolo 175, Tuir.
Che la posizione dell’Agenzia delle entrate non convincesse fino in fondo (nemmeno coloro che l’anno sostenuta) è provato dal fatto che, in tempi più recenti, la risoluzione n. 56/E/2023 che, analizzando la problematica del conferimento minusvalente, conferma la tesi della non rilevanza fiscale della minusvalenza, ma abbandona la conclusione in base alla quale il conferimento minusvalente deve essere assoggettato al valore normale; il che avrebbe portato grande incertezza tra gli operatori. Infatti, una cosa è dire che la minusvalenza è indeducibile, altro è sottoporre il conferimento alla quantificazione dell’imponibile con il valore normale, che per definizione è un valore arbitrario, con il rischio di vedere contestate, addirittura, plusvalenze non tassate. In modo esplicito, la citata risoluzione n. 56/E/2023, senza peraltro argomentare le ragioni del cambiamento di indirizzo, ha affermato: “Pertanto, nel caso in cui dovesse verificarsi la condizione sopra esposta, ma il costo fiscale della partecipazione conferita dovesse essere maggiore dell’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (cd. conferimento minusvalente), tale circostanza non determinerà l’applicazione delle regole di determinazione del reddito previste dall’articolo 9 del Tuir in capo al soggetto conferente. In altri termini, la differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione ricevuta dal conferente, successivamente all’operazione di conferimento, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita, comporta comunque l’applicazione dei commi 2 e 2-bis, dell’articolo 177, del Tuir, ma non consente al conferente di dedurre la minusvalenza (ndr neretti nostri).
È in questo contesto di assoluta sovrapposizione dell’articolo 175, Tuir, con l’articolo 177, Tuir (che pure presentano differenze letterali sopra richiamate) che si muove il correttivo Ires, il quale interviene su entrambe le norma citate. In primo luogo, in merito all’articolo 175, Tuir, si conferma l’incipit , cioè la norma si applica alle plusvalenze, ma poi con una sorta di interpretazione autentica, si aggiunge il comma 1 bis, nel quale il criterio del realizzo blindato viene esteso anche alle ipotesi in cui l’aumento di patrimonio netto della conferitaria sia inferiore al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita (conferimento minusvalente); quindi, sottraendo l’ipotesi in discussione dall’applicazione del valore normale ex articolo 9, Tuir. C’è, inoltre, un passo in avanti rispetto alla risoluzione n. 56/E/2023, nel senso che si ammette la deducibilità della minusvalenza (a patto, ovviamente, che le partecipazioni conferite non siano in regime pex), a condizione che la minusvalenza derivi non tanto dal confronto tra aumento di capitale e valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, bensì dal confronto tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto della stessa partecipazione.
Per fare un esempio, ipotizziamo che una partecipazione che presenta il valore fiscalmente riconosciuto di 100, venga conferita a fronte di un aumento di patrimonio netto della conferitaria di 80. Si genera, dalla operazione una minusvalenza di 20. Immaginando che il valore normale della stessa partecipazione sia 90, la minusvalenza deducibile sarà 10 e non 20. Ma se il valore normale fosse 120, il conferimento non sarà soggetto ad una possibile contestazione da parte della Agenzia delle entrate, poiché resta fermo il principio del realizzo blindato, solo che non sarà in alcun modo deducibile la minusvalenza contabile generata.
Un intervento simile è, poi, eseguito anche in merito all’articolo 177, Tuir, sia per i conferimenti di partecipazioni che determinano l’acquisizione del controllo della società scambiata (comma 2) sia per i conferimenti di partecipazioni “qualificate” (comma 2 bis). Infatti, si afferma esplicitamente che il realizzo blindato “regge”, anche quando il conferimento è minusvalente, con l’accortezza che la minusvalenza sarà deducibile solo in base al confronto tra costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e valore normale della stessa.