12 Settembre 2024

Conferimento di partecipazioni in “realizzo controllato” più semplice con la riforma

di Fabio Landuzzi
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Lo schema di Decreto Legislativo che contiene la riformulazione dell’articolo 177, Tuir, nella versione approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 30.4.2024, include importanti modifiche volte a un migliore e più razionale assetto della disciplina fiscale del conferimento di partecipazioni, sia di controllo (comma 2) che di minoranza qualificata (comma 2-bis). Il rinnovato quadro normativo si renderà applicabile alle operazioni che saranno perfezionate a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento normativo.

La nuova formulazione del comma 2, dell’articolo 177, Tuir, prevede che, in caso di conferimenti di partecipazioni in società mediante i quali la conferitaria acquisisce – oppure incrementa – la percentuale di controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., – ossia, la maggioranza dei voti in assemblea – di una società di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e d), Tuir, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento (c.d. “realizzo controllato”). Viene, poi, precisato che la disciplina si applica anche nel caso in cui il valore di realizzo, così determinato, sia inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite (c.d. conferimenti minusvalenti), in linea con la più recente interpretazione avallata anche dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 56/E/2023; in questo caso, la minusvalenza è deducibile, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, Tuir, e comunque, nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale (ex articolo 9, comma 4, Tuir). Lo schema di Decreto Legislativo non affronta, invece, la questione ulteriore relativa al valore fiscale da assumere in capo alla conferitaria, per quanto concerne la partecipazione conferita e, in modo speculare, il valore fiscale da assumere, in capo al soggetto conferente, per quanto riguarda la partecipazione ricevuta in cambio.

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