Confermata anche per il 2023 l’esenzione Irpef per i redditi fondiari
di Luigi ScappiniLa Legge di Bilancio per il 2023 proroga, all’articolo1, comma 80, l’esenzione Irpef introdotta, originariamente per il solo triennio 2017-2019 ma successivamente prorogato di anno in anno, con la Legge di Bilancio per il 2017 per i redditi dominicale e agrario prodotti dai coltivatori diretti e dagli Iap.
Nello specifico, ai sensi del comma 44 dell’articolo 1 L. 232/2016 “… i redditi dominicali e agrari, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”.
Soggetti interessati sono i coltivatori diretti e gli Iap che risultano regolarmente iscritti alla previdenza agricola e, a decorrere dal 2019, i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, in quanto beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio partecipano attivamente.
Il coltivatore diretto è colui che esercita un’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ., direttamente e abitualmente, e a tal fine utilizza il lavoro proprio o della sua famiglia, e la cui forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
Al contrario, lo Iap viene definito dall’articolo 1 D.Lgs. 99/2004 come colui che dedica alle attività agricole di cui all’articolo 2135 cod. civ., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% de reddito globale da lavoro, percentuali ridotte al 25% nel caso in cui l’imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1257/1999.
Tali soggetti, nell’esercizio delle attività agricole, per natura, producono un reddito fondiario che, come si ricorda si divide in dominicale e agrario.
Il primo consiste nella “parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole”, mentre il secondo nella “parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso”.
Ai sensi dell’articolo 26 Tuir, tali redditi concorrono, a prescindere dalla loro percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.
In deroga a tale principio generale, è previsto che nel caso specifico del reddito agrario, in ragione della sua natura, se il terreno è concesso in affitto per uso agricolo, il reddito viene dichiarato dall’affittuario e non dal titolare, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
Per effetto delle regole di cui sopra, l’esenzione si rende applicabile ai redditi fondiari derivanti dal possesso e dalla conduzione (sia a titolo di possesso o altro diritto reale, sia di conduzione in forza di affitto) di terreni.
L’esenzione compete anche ai coltivatori diretti e agli Iap, regolarmente iscritti alla previdenza agricola, soci di una società semplice con cui viene svolta l’attività agricola; infatti, per effetto del principio di trasparenza di cui all’articolo 5 Tuir, a essi viene imputato il reddito fondiario prodotto dalla società in ragione della quota di partecipazione.
Al contrario, come confermato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 9/E/2022 che riprende quanto già affermato con la precedente circolare 8/E/2017, l’esenzione non compete ai coltivatori diretti e agli Iap soci di società agricole di persone aventi la forma giuridica delle Snc e delle Sas, a prescindere dalla circostanza che abbiano optato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1093, L. 296/2006, per la determinazione del reddito secondo le regole dell’articolo 32 Tuir.
Infatti, i redditi prodotti dalle società agricole, come previsto dall’articolo 3 D.I. 213/2007, rimangono sempre redditi di impresa, cambiando solamente la modalità di determinazione.
Si ricorda che l’esenzione prevista per i coltivatori diretti e gli Iap si affianca a quella, in questo caso introdotta a regime, prevista dall’articolo 1, comma 511, L. 205/2017, con il fine di promuovere l’apicoltura in quanto strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, per i proventi dell’apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei Comuni classificati montani.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, D.P.R. 601/1973 si considerano aree montane quelle relative a:
- terreni situati a una altitudine non inferiore a 700 metri slm e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
- terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale; e
- terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.