Confermata l’esenzione Iva sulle commissioni di delega
di Marco BargagliNella prassi commerciale, nell’ambito del contratto di coassicurazione, il soggetto delegatario svolge alcune prestazioni di servizi di interesse comune per la gestione del rapporto assicurativo, remunerate con le cc.dd. commissioni di delega.
In merito si pone il problema di analizzare il corretto trattamento fiscale, ai fini Iva, delle citate “commissioni di delega” percepite, tenuto conto che nel tempo sono emerse in giurisprudenza due tesi nettamente contrapposte:
- una tesi che qualifica l’operazione come esente da Iva: le commissioni di delega sarebbero assimilate a quelle assicurative e, come tali, si renderebbe applicabile il regime di esenzione da imposta ex articolo 10, comma 1, n. 2), D.P.R. 633/1972, secondo il quale “sono esenti dall’imposta le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio”;
- una seconda tesi secondo la quale l’operazione è imponibile Iva: le commissioni di delega rappresenterebbero il corrispettivo una prestazione di servizi autonoma rispetto dal contratto di assicurazione, resa dall’impresa delegataria nell’interesse e a favore dei soggetti deleganti e non dell’assicurato e, come tali, sarebbero l’espressione di un mandato senza rappresentanza da assoggettare a Iva ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972.
Il contratto di coassicurazione è giuridicamente previsto dall’articolo 1911 cod. civ. il quale prevede che: “qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori”.
Simmetricamente, esistono ulteriori disposizioni che regolano la coassicurazione, contenute nel codice delle assicurazioni private (approvato con il D.Lgs. 209/2005) e nel Regolamento n. 13/2008 dell’ISVAP.
Nell’ambito della c.d. “clausola di delega” i coassicuratori possono conferire ad un altro soggetto l’incarico di porre in essere una serie di prestazioni di servizio, che vengono remunerate con il riconoscimento della “commissione di delega”.
L’incarico prevede, a titolo esemplificativo, il compimento di una serie di attività attinenti la gestione del contratto di assicurazione, di seguito indicate:
- effettuazione della trattativa con l’assicurato;
- formale stipula del contratto;
- riscossione dei premi assicurativi;
- gestione dei flussi comunicativi con l’assicurato;4108
- liquidazione del sinistro;
- effettuazione del pagamento relativo all’indennizzo concordato.
Circa il trattamento fiscale delle commissioni di delega percepite dal soggetto delegatario è recentemente intervenuta, in sede di merito, la CTR Lombardia con la sentenza n. 4108/1/2018 del 01.10.2018 la quale ha confermato che le commissioni di delega sono esenti Iva, non rappresentando il corrispettivo di un’autonoma prestazione di servizio.
Nello specifico, il giudice tributario ha annoverato tra le operazioni esenti da Iva ex articolo 10, comma 1, n. 2) e 9), D.P.R. 633/1972:
- quelle relative a contratti di assicurazione, riassicurazione e vitalizio, nonché le provvigioni corrisposte agli intermediari che operano per conto delle imprese di assicurazione (agenti, broker );
- le prestazioni accessorie alle coassicurazioni, svolte in esecuzione delle c.d. “clausole di delega”, integrate in un’unica prestazione contrattuale contestualmente regolamentata.
In particolare, il giudice del gravame, richiamando la precedente sentenza n. 4958/7/2015 sempre emessa dalla CTR Lombardia ha ricordato che : “la clausola di delega è parte integrante del contratto di coassicurazione: la clausola fa infatti parte sostanziale del contratto e viene accettata anche dell’assicurato; con essa una delle società assicuratrici assume la qualità di delegataria di tutte le altre al fine di meglio gestire il rapporto con l’assicurato, ma resta comunque coassicuratore obbligato della propria quota”.
Inoltre, sulla base della prassi e della giurisprudenza di riferimento, un’operazione “deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire delle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore“.
Sul punto, a parere dei giudici, non vi è dubbio che le prestazioni rese da una impresa coassicuratrice delegata debbano essere ritenute accessorie a quelle assicurative e, pertanto, ai sensi dell’articolo 10 del decreto Iva, risultano soggette al regime di esenzione.
In definitiva, nel concetto di operazioni di assicurazione esenti dall’Iva “deve ricomprendersi ogni complesso di operazioni riconducibili all’esecuzione del contratto di assicurazione … ivi compresi i servizi eventualmente resi da soggetti terzi (rispetto alle parti contraenti), purché strumentali alle diverse fasi di gestione ed all’esecuzione del contratto di assicurazione”.