L’articolo 1, comma 117, Legge 205/2017, come detto, ripropone l’esenzione contributiva per gli imprenditori agricoli under 40 coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali che procedono all’iscrizione alla gestione previdenziale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
L’Inps con la circolare 85/2017 ha avuto modo di specificare che si hanno “nuove iscrizioni nella previdenza agricola” quando il coltivatore diretto o lo Iap non sia stato già iscritto, e successivamente cancellato, nei 12 mesi precedenti l’inizio della nuova attività.
Con specifico riferimento al coltivatore diretto, il requisito è richiesto solo al titolare del nucleo coltivatore diretto.
Il Legislatore conferma il periodo temporale agevolato che si attesta sempre in 5 anni, tuttavia lo rimodula confermando, comunque, un’esenzione decrescente all’aumentare del periodo di iscrizione.
In passato, infatti, era previsto un esonero integrale per i primi 3 anni, ridotto al 66% per il quarto anno e alla metà nell’ultimo esercizio agevolato, per gli iscritti all’Inps gestione agricola nel 2017 e per quelli nel 2016 responsabili di aziende agricole localizzate alternativamente:
- in territori montani, ovvero i terreni situati ad un’altitudine non inferiore ai 700 metri s.l.m. (o che si trovino anche solo in parte alla predetta altitudine) oppure i terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale o facenti parte di comprensori di bonifica montana (articolo 9, D.P.R. 601/1973);
- aree agricole svantaggiate, ovvero territori che in base a determinati parametri sono considerati svantaggiati rispetto ad altre aree agricole (articolo 15, L. 984/1977)
Al contrario, l’articolo 1, comma 117, L. 205/2017, prevede, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, un’esenzione così modulata:
- integrale per i primi 36 mesi;
- in misura pari al 66% per i successivi 12 mesi e
- in misura pari al 50% per gli ultimi 12 mesi.
Viene confermato anche che l’esonero di cui sopra non è cumulabile con ulteriori esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento e, come precisato sempre dall’Inps nella richiamata circolare n. 85/2017, nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzione di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente si applicata automaticamente, in sede di tariffaria, l’agevolazione più favorevole per il contribuente.
La non cumulabilità dell’esonero contributivo con i benefici per zone montane e svantaggiate e per i soggetti di età inferiore a 21 anni riguarderà solo l’anno 2017, in quanto a partire dell’anno 2018, come previsto dalla L. 214/2011, tali sgravi saranno superati e l’aliquota per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche sarà pari al 24% per tutte le categorie di lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti e Iap), indipendentemente dalla collocazione geografica o di età del soggetto.
La circolare Inps n. 85/2017 ha specificato che l’esonero previsto dalla L. 232/2016 è subordinato:
- alla regolarità relativa all’adempimento degli obblighi contributivi;
- all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto degli obblighi di leggi derivanti dalla qualifica di coltivatore diretto e Iap;
- alla corretta applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- al rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i c.d. aiuti de minimis da parte degli Stati Membri.
Nel settore agricolo tali aiuti de minimis, trovano la propria disciplina nel Regolamento UE 1408/2013, il quale stabilisce che rientrano nel limite stabilito dal regime de minimis gli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari; tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (pari a 200.000 euro) nel Regolamento UE 1407/2013 sugli aiuti de minimis alla generalità delle imprese esercenti attività diverse, tra le altre, dalla produzione primaria di prodotti agricoli.