12 Marzo 2021

Confermato il trattamento fiscale dei buoni pasto in caso di lavoro agile

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, Tuir, è costituito da tutte le somme ed i valori in genere percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro subordinato.

Questa definizione particolarmente ampia, improntata al principio di onnicomprensività, comporta l’inclusione nel concetto di reddito di lavoro dipendente anche di tutte quelle somme e valori che, seppur prive di sinallagma con la prestazione lavorativa e non erogate direttamente dal datore di lavoro, siano comunque riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato (a titolo di esempio: l’indennità sostitutiva delle ferie, l’indennità di malattia e maternità).

Tali somme e valori percepiti dal lavoratore dipendente sono assoggettati ad imposizione sulla base del principio di cassa. Per ciò che riguarda l’imputazione del reddito al periodo d’imposta preme sottolineare come il momento del percepimento del reddito non è da ricondurre alla maturazione dello stesso, ma è da individuarsi nel momento in cui il provento esce dalla disponibilità dell’erogante ed entra nel compendio patrimoniale del percipiente (vedasi la circolare AdE 326/E/1997 e la sentenza delle Corte di Cassazione n. 24760/2010).

Ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta oggetto di assoggettamento ad imposizione del reddito di lavoro dipendente occorre tenere conto anche del disposto dell’articolo 51, comma 1, secondo periodo, Tuir che sancisce il principio di “cassa allargato”, secondo cui “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

Sul punto l’Amministrazione finanziaria con circolare 101/E/2000 ha chiarito che il principio di cassa allargato “non concretizza un termine di prescrizione. Pertanto, in relazione a tale data [12 gennaio ndr] non può trovare applicazione la disposizione dettata dall’articolo 2963 del codice civile che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non festivo”.

Il principio di onnicomprensività sopra descritto incontra delle limitazioni legislativamente previste dal comma 2 dell’articolo 51 Tuir.

Si tratta di una serie somme e valori che, in linea generale, comportano un arricchimento patrimoniale (diretto e indiretto) per il lavoratore dipendente ma che il legislatore ha inteso escludere totalmente o parzialmente da imposizione sia per la funzione sociale che rivestono (si pensi alle somme ai valori erogati dal datore per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti) sia per incentivarne l’erogazione (si pensi l’assegnazione di azioni ai dipendenti).

Ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, tra le deroghe al principio di onnicomprensività rientrano:

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;
  • le somministrazioni di vitto per il tramite di mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
  • le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (c.d. buono pasto) fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

Le prime due fattispecie rappresentano fenomeni reddituali in natura completamente detassati per il lavoratore dipendente a prescindere dal valore del servizio offerto.

La terza fattispecie invece prevede un’esclusione parziale da imposizione. Infatti l’importo escluso da tassazione è pari:

  • a 4 euro, se il buono pasto è emesso in forma cartacea. L’eccedenza rispetto al valore facciale del buono è assoggettata ad imposizione;
  • a 8 euro, se il buono pasto è emesso in formato elettronico. L’eccedenza, anche in questo caso, rispetto al valore facciale del buono è assoggettata ad imposizione.

In relazione alle prestazioni sostitutive di mensa, in quest’ultimo anno caratterizzato dall’ampio ricorso al lavoro agile, ci si è domandati se lo svolgimento della prestazione lavorativa presso l’abitazione del dipendente possa comportare conseguenze sulla tassazione delle prestazioni sostitutive di vitto.

In altri termini, considerando che la ratio sottesa a tale regime fiscale di favore è ispirata dalla volontà del legislatore di detassare (parzialmente) le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l’orario di lavoro deve consumare il pasto, si tratta di capire se il ricorso al lavoro agile possa impattare sulla fiscalità dei buoni pasto stante il fatto che, in tale ipotesi, il lavoratore dipendente, prestando l’opera dalla propria abitazione, provvede autonomamente a soddisfare le proprie esigenze alimentari.

Ad avviso di chi scrive non vi è motivo di ritenere che la disciplina prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir non si debba applicare nell’ipotesi di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. Ciò in considerazione del fatto che:

  • ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. c), D.M. 122/2017 i buoni pasto sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto;
  • la disposizione contenuta nell’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir si limita a prevedere una detassazione del reddito di lavoro dipendente senza condizioni particolari, e quindi a prescindere dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Da ultimo si sottolinea che l’interpretazione sopra fornita è confermata dall’ Agenzia delle Entrate con la recente risposta ad istanza di interpello n. 123/E/2021.