Confini più certi per le comunicazioni IVA
di Comitato di redazioneL’anno 2017 sarà caratterizzato dall’avvio del nuovo metodo di invio periodico dei dati IVA, in sostituzione e completamento dell’invio dello “spesometro” vecchia maniera e di altre comunicazioni, quali quelle relative agli acquisti senza IVA da San Marino, alle operazioni con paesi black list (abrogato già con decorrenza 2016) e agli intra acquisti (peraltro con la problematica della dimensione ISTAT che determinerà il necessario mantenimento delle comunicazioni ai soli fini statistici per i soggetti di grandi dimensione).
Innanzitutto possiamo rammentare che non vi è alcuna premura sul versante delle scadenze; infatti, ferma restando la programmata periodicità trimestrale ed il connesso accorpamento dei primi due invii alla data del 25 luglio 2017, già si registrano convergenze per ridisegnare un invio semestrale e, probabilmente, un tavolo di discussione per riattivare la scadenza annuale.
Questo, a quanto sembra, solo per l’invio dei dati delle fatture, mentre dovrebbe restare la cadenza trimestrale dell’invio delle risultanze delle liquidazioni periodiche.
Non si pensi che vi siano disegni persecutori nella rimodulazione di appuntamenti differenziati; si tratta, semplicemente, di attuare un comportamento che risulti coerente con la previsione di gettito che accompagnava la nuova previsione che, giocoforza, deve comportare la presenza di dati già nel corrente anno. Per il futuro, dunque, si potrà ben sperare (ma, al riguardo, sarà bene attendere l’evoluzione normativa).
Concentrandoci sul tema del contenuto dell’invio dei dati delle fatture, va innanzitutto detto che la disposizione normativa evoca le fatture emesse e le fatture di acquisto ricevute e registrate.
Ciò significa, almeno sul versante letterale, che il documento attivo andrebbe trasmesso a prescindere dalla annotazione sui libri, mentre quello di acquisto entrerebbe nel flusso solo dopo l’acquisizione contabile. Forse, si potrebbe tentare di operare una lettura sistematica maggiormente coerente, in modo da assegnare importanza sempre e comunque al fatto della registrazione.
La riflessione che precede, infatti, servirebbe per assimilare l’adempimento ad una vero e proprio “rimorchio” delle informazioni presenti in contabilità, così da ridurre al minimo le operazioni di assestamento, cernita e completamento dei dati (a tutto beneficio degli operatori).
Notizie interessanti sono giunte dalle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate nel corso delle manifestazioni con la stampa specializzata, tese innanzitutto ad escludere che sussistano obblighi comunicativi presenti in passato ma slegati dal documento fattura, quali ad esempio la comunicazione dei corrispettivi di importo superiore a 3.600 euro. Niente fattura, niente comunicazione; e questo risultava già abbastanza chiaro.
Inoltre, è stato anche affermato che nessun obbligo riguarda i soggetti forfetari e minimi che, in quanto totalmente estranei al mondo dell’imposta sul valore aggiunto, non dovranno effettuare alcuna comunicazione.
Sarebbe utile chiarire se le fatture emesse da tali soggetti, ed annotate nei libri IVA dei clienti di questi ultimi, siano da comunicare, ovvero siano da considerare estranee al mondo dell’IVA.
Diversamente, il principio non è stato esplicitamente esteso ai soggetti che operano in regime 398/1991 che, peraltro, già nel vecchio spesometro (almeno secondo le FAQ dell’Agenzia) erano tenuti all’adempimento anche in relazione alle fatture di acquisto, nonostante su di loro non gravasse alcun obbligo di annotazione, liquidando il tributo esclusivamente sulle fatture emesse (che sembrerebbero certamente da comunicare).
A prescindere dai particolari regimi, vi sono ancora dei chiari dubbi per la gestione di alcune modalità di registrazione.
Ci riferiamo:
- alle fatture emesse annotate sul libro dei corrispettivi;
- ai documenti riepilogativi che raggruppano più documenti di importo inferiore a 300,00 euro.
La prima casistica interessa contribuenti che emettono (solitamente) un grande numero di fatture di importo anche modesto, trovando utilità nella compilazione del libro corrispettivi in sostituzione del libro delle fatture emesse, risultando sollevati dalla creazione di molte anagrafiche movimentate, talvolta, in modo del tutto occasionale. Qui si tratterà di comprendere se si potrà ricevere un qualche aiuto interpretativo dalle Entrate, posto che – nel caso di silenzio – sembra doversi giungere all’obbligo di comunicazione (con una necessità evidente di annotazione esplicita delle operazioni dal corrente 2017).
La seconda casistica (quella del documento riepilogativo) sembra porsi, purtroppo, in aperto contrasto con le finalità della norma di conoscere le operazioni in modo dettagliato; anche qui, salvo diversa bonaria interpretazione delle Entrate, non sembrano potersi configurare spiragli di grande speranza, con la semplice constatazione che comportamenti formalmente corretti finiscono per essere incompatibili con l’effettuazione degli adempimenti.
Pur se non siamo nell’imminenza della scadenza, riteniamo comunque utile conoscere per tempo il parere delle Entrate, al fine di poter impostare i comportamenti contabili nel modo più conforme all’ottenimento delle informazioni che saranno richieste.