11 Novembre 2021

Confiscabile la polizza assicurativa sulla vita

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la sentenza n. 40563, depositata ieri, 10 novembre, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a ribadire che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare della polizza vita riguarda esclusivamente il regime di garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non trova applicazione nell’ambito della disciplina della responsabilità penale.

Il caso riguarda il legale rappresentante di una S.rl. condannato alla pena della reclusione per i reati di cui agli articoli 5 e 10 D.Lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione e occultamento/distruzione di documenti contabili). Veniva altresì disposta la confisca delle somme pari a quelle evase a titolo di Iva.

Il legale rappresentante promuoveva ricorso per cassazione, denunciando, tra l’altro, la non confiscabilità della polizza vita, non essendo questa pignorabile né sequestrabile, perché funzionale ad uno scopo di previdenza.

La Corte di Cassazione, investita della questione, è quindi tornata nuovamente a ribadire che il sequestro preventivo ai fini della confisca può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare previsto dall’articolo 1923 cod. civ. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale.

Si ricorda, a tal proposito, che la citata disposizione codicistica prevede quanto segue: “Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni”.

La norma, che, come correttamente evidenziato, esplica la sua efficacia solo in ambito civilistico, deve essere poi coordinata con le previsioni dell’articolo 46 L.F., in forza delle quali non possono essere ritenute comprese nel fallimento le cose che non possono essere pignorate. Nel caso in cui, quindi, il contraente fallisca, il contratto di assicurazione continua con il fallito e il curatore non può chiedere il riscatto della polizza, potendo tuttavia agire in revocatoria (relativamente ai premi pagati) nel caso in cui il contratto non appaia stipulato con finalità previdenziali, ma in pregiudizio ai creditori.

Le richiamate previsioni, inoltre, possono ritenersi applicabili anche nell’ambito della liquidazione giudiziale, che, come noto, sostituirà l’istituto del fallimento a decorrere dall’entrata in vigore del Codice della Crisi.

Anche il fatto che, ai sensi dell’articolo 1920, comma 3, cod. civ., “Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”, non consente di ritenere esclusi dalla sequestrabilità i premi versati.

D’altra parte i premi non possono essere considerati definitivamente usciti dal patrimonio del contraente, anche tenuto conto della revocabilità del beneficio e della possibilità di riscatto e riduzione della stessa polizza.