Confronto tra dichiarazione Iva e fatture elettroniche: inviti alla compliance
di Clara PolletSimone DimitriIl Provvedimento prot. n. 408592/2022 ha dettato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra le operazioni Iva trasmesse telematicamente ai sensi del D.Lgs. 127/2015 ed i dati della dichiarazione Iva da cui risultano eventuali anomalie.
Si tratta, in sintesi, di nuove comunicazioni relative alla compliance.
Al fine di introdurre nuove forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti.
Il contribuente può segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti (articolo 1, comma 634, L. 190/2014).
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente (ovvero del suo intermediario) gli elementi e le informazioni utili a quest’ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti (articolo 1, comma 635, L. 190/2014).
In particolare, l’Agenzia mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi Iva, le informazioni derivanti dal confronto tra:
- i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, L. 244/2007;
- i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs. 127/2015;
- i dati indicati nella dichiarazione annuale Iva da cui risulterebbero delle anomalie dichiarative per il periodo di imposta 2019.
La comunicazione in argomento viene trasmessa al domicilio digitale dei singoli contribuenti – segnalato ai sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009 e dell’articolo 5, comma 1, D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012. Nei casi di assenza di domicilio digitale, o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.
La medesima comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno del “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione Iva, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle anomalie, con i seguenti dati di dettaglio:
- per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38 (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione);
- per le operazioni attive esenti l’importo del rigo VE33 (Operazioni esenti articolo 10);
- per le operazioni attive in regime di inversione contabile il valore dichiarato nel rigo VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge);
- per le operazioni passive in regime di inversione contabile, per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la somma algebrica degli importi indicati nei righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16, VJ17 colonna 1.
Con riferimento ai dati delle fatture elettroniche, l’Agenzia propone la somma delle operazioni Iva aventi le seguenti nature: operazioni attive imponibili, esenti ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. 633/1972, attive e passive con applicazione del regime di inversione contabile di cui al comma 6 dell’articolo 17 e ai commi 7 e 8 dell’articolo 74 D.P.R. 633/1972.
La comunicazione contiene, infine:
- l’ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili o delle operazioni passive in regime di inversione contabile che non risulterebbe indicato nella dichiarazione Iva;
- l’ammontare complessivo delle operazioni attive esenti o in regime di inversione contabile che non risulterebbe documentato da fatture elettroniche;
- i dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili, esenti e in regime di inversione contabile;
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “comunicazioni fase transitoria”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti”;
- i dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di inversione contabile.
I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.
Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.