22 Dicembre 2021

“Congelate” tutte le perdite risultanti dal conto economico del 2020

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Continua a far discutere l’applicazione concreta dell’articolo 6 D.L. 23/2020 – nella formulazione riveduta e corretta dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 266, L. 178/2020) – la quale, si ricorda, dispone la sospensione temporanea degli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione in presenza di perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale, o tali da determinarne la diminuzione al di sotto del minimo legale, nonché la sospensione della causa di scioglimento della società, per le “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, rinviando al quinto esercizio successivo il termine entro cui devono essere adottati gli opportuni provvedimenti.

Fra le questioni interpretative discusse ed aventi uno specifico rilievo pratico vi è quella della individuazione di quali perdite sofferte dalla società nel 2020 possono accedere a tale beneficio disposto dalla suddetta norma emergenziale.

Si possono infatti delineare due diverse posizioni, entrambe le quali hanno peraltro trovato in dottrina posizioni di sostegno:

  1. secondo una prima tesi, potrebbero fruire della sospensione solamente quelle perdite che nel 2020 hanno concorso a realizzare la condizione di cui agli articoli 2446 o 2447 cod. civ. (articoli 2482-bis e 2482-ter cod. civ. nelle Srl): si tratta della tesi che dà rilevanza alla dimensione per così dire “patrimoniale” della perdita, sicché sarebbe esclusa dal beneficio emergenziale la perdita 2020 che, trovando copertura capiente nelle riserve iscritte nel patrimonio netto della società, non avrebbe per tale ragione innescato la disciplina prevista dall’ordinamento circa gli obblighi di riduzione del capitale, di ricapitalizzazione o lo scioglimento anticipato;
  2. seguendo una seconda tesi, invece, tutte le perdite sofferte nel 2020 di qualunque ammontare e quindi nella misura emergente dal conto economico dell’esercizio potrebbero accedere ai benefici della norma emergenziale, senza avere riguardo al fatto che esse, od una loro parte, siano o meno coperte dalle riserve presenti nel patrimonio netto della società.

È chiaro che assumere l’una o l’altra posizione ha un impatto molto rilevante proprio sugli esercizi successivi al 2020, e quindi in primo luogo proprio sull’anno in corso e sul bilancio di imminente chiusura al 31 dicembre 2021.

Infatti, se si assumesse la prima delle due tesi – quella “patrimoniale” – la dotazione di patrimonio netto della società disponibile ad arginare perdite sofferte nel 2021 sarebbe implicitamente erosa dall’ammontare delle perdite sofferte nel 2020 ma assorbite da riserve capienti.

Diversamente, ove si accedesse alla seconda tesi – quella “economica” – l’intero importo della perdita 2020 sarebbe di fatto “congelato” così che l’eventuale perdita sofferta nel 2021 avrebbe più spazio per essere assorbita dal patrimonio netto della società prima di dover innescare gli effetti previsti dall’ordinamento a protezione dell’integrità del capitale o, da ultimo, lo scioglimento anticipato della società.

Il tema è stato oggetto dell’approfondimento sviluppato da Assonime nel Caso n. 6/2021.

La conclusione, a nostro avviso condivisibile, a cui giunge Assonime è nella direzione di ritenere che la soluzione al quesito in oggetto che risulta più aderente alla ratio legis e più equa è quella di tenere conto delle perdite emerse nel 2020 nella misura corrispondente a quanto emerge dal conto economico, e quindi anche quando queste non determinato il verificarsi di alcuna delle condizioni sopra indicate.

Non assume perciò rilevanza a tali fini l’impatto patrimoniale prodotto da tali perdite, dovendo fermarsi alla loro quantificazione risultante dal conto economico dell’esercizio.

Non solo la soluzione così delineata appare, come detto, più aderente alla finalità della norma emergenziale che è quella di evitare che società sostanzialmente sane possano essere forzate, per le vicende eccezionali del 2020, ad uno scioglimento anticipato oppure a domandare un intervento di capitalizzazione dei soci, a loro volta potenzialmente incisi nelle disponibilità finanziarie dagli effetti della pandemia, bensì corrisponde anche a considerazioni in termini di equità.

In questo modo, infatti, si evita che, a parità di ogni altra condizione, siano addirittura le società più virtuose e capitalizzate ad essere penalizzate, ossia a dover per prime subire gli effetti negativi di eventuali nuove perdite (sofferte nel 2021) rispetto a società invece che, avendo alle spalle un patrimonio più esiguo, potrebbe appieno beneficiare del “congelamento” dell’intero importo delle perdite 2020.