22 Maggio 2023

Consegna al contribuente e conservazione delle dichiarazioni fiscali

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.P.R. 322/1998, oltre a disciplinare i termini di invio, detta le disposizioni di carattere procedurale relative alle modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali.

In particolare, come si evince dall’articolo 3 D.P.R. 322/1998:

  • i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 (società del gruppo che inviano le dichiarazioni e gli intermediari) rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione” (comma 6);
  • se il contribuente o il sostituto d’imposta conferisce l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 (società del gruppo che inviano le dichiarazioni e gli intermediari), questi rilascia al contribuente o al sostituto d’imposta, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta” (comma 6-bis).

Sulla base di quanto sopra, e coerentemente con le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi, è prevista la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio del modello dichiarativo. Tale sottoscrizione precede l’invio telematico e, dunque, non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione.

Quanto sopra si desume anche dalle disposizioni contenute nel comma 9 dell’articolo 3 D.P.R. 322/1998 secondo cui “i contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione (…).”.

La dichiarazione inviata, dunque, deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall’intermediario.

Inoltre, per quanto attiene alla conservazione delle dichiarazioni fiscali, l’articolo 3, comma 9-bis, D.P.R. 322/1998 prevede che “i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 1”.

Sul punto si è espressa l’Amministrazione finanziaria (risoluzione 298/E/2007), secondo cui “la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d’imposta è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali soggetti. Analoga previsione non ricorre, invece, per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale, come sottolineato anche nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, è tenuto a conservare la “copia” della dichiarazione trasmessa, in luogo dell’originale sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d’imposta”.

In tal senso si vedano anche le risoluzioni 354/E/2008 e 194/E/2009.

Da quanto precede discende che la dichiarazione, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate dall’intermediario, può essere messa a disposizione del contribuente anche mediante una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente medesimo.

Peraltro, la messa a disposizione della copia della dichiarazione su una piattaforma internet è già stata esplicitamente consentita nella risposta ad interpello n. 97/2018.