Conseguenze giuridiche in assenza di tutela Inail del co.co.co sportivo
di Biagio GiancolaL’articolo 34, D.Lgs. 36/2021 (da ultimo novellato dal D.Lgs. 120/2023), indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, circoscrive l’obbligo assicurativo a copertura degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (in vigore dall’1.7.2023 e governato dal D.P.R. 1124/1965) ai soli lavoratori subordinati sportivi, ai giovani titolari di contratto di apprendistato (articolo 30, comma 5, D.Lgs. 36/2021), ai prestatori di lavoro occasionale ed ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con qualifica di amministrativo-gestionali (articolo 37, comma 2, D.Lgs. 36/2021).
L’obbligo è inderogabile, anche qualora disposizioni di legge o contrattuali prevedano forme di tutela con polizza privatistiche.
Diversamente, per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché ai volontari tesserati che svolgano attività sportiva nel dilettantismo, si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51, L. 289/2002, che limita la copertura assicurativa ai soli casi di infortunio avvenuti in occasione ed a causa dello “svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente”.
In attuazione del citato articolo 34, D.Lgs. 36/2021, con la circolare n. 46/2023, l’Inail ha fornito le istruzioni per l’assicurazione dei lavoratori subordinati sportivi e per le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale, precisando che la novità della riforma riguarda collaboratori amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all’Inail dal 16.3.2000.
Ricordiamo a noi stessi che, l’articolo 2, D.P.R. 1124/1965, lo definisce come “causa violenta” occorsa in occasione del lavoro tale da arrecare un danno fisico/psichico a carico del lavoratore stesso. Allo stesso modo, la nozione di “occasione di lavoro” è stata dalla giurisprudenza ampliata ed oggi comprende pacificamente anche l’ipotesi di “infortunio in itinere”, non necessariamente manifestatosi sul posto di lavoro, perché risulti ad esso ricollegato e funzionale.
Resta, dunque, da comprendere cosa accade e quali siano le tutele a favore di lavoratori sportivi collaboratori coordinati e continuativi quali, ad esempio, gli atleti, tecnici o istruttori, in caso di infortunio sul lavoro.
Per i co.co.co sportivi nel settore del dilettantismo, disciplinato dall’articolo 28, D.Lgs. 36/2021, l’assenza dell’obbligo di copertura Inail, ai fini della tutela da infortuni sul lavoro, sostituita dalla sola copertura assicurativa obbligatoria del caso morte o inabilità permanente da parte delle Federazioni Sportive nazionali, determina un vuoto di tutela non indifferente a svantaggio del lavoratore autonomo per i casi di inabilità temporanea (e quindi il rischio di non veder corrisposti i compensi contrattualizzati) e di malattia professionale, a maggior ragione se si considera la contrapposta obbligatorietà dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali alla Gestione Separata Inps e, quindi, la copertura in caso di malattia contratta al di fuori del rapporto di lavoro.
Occorre tener presente che, in caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore sportivo co.co.co non è in grado di offrire la propria prestazione sportiva ed in quanto lavoratore autonomo, la società committente non è tenuta a versare i compensi pattuiti per la prestazione non effettuata, con l’ulteriore conseguenza che si potrebbe giungere a compromettere la regolare esecuzione della prestazione sportiva contrattualizzata e a condizionare la prestazione dell’intera squadra.
Ciò anche nell’ulteriore considerazione che, in questo caso, il mancato versamento del compenso da parte della società (ASD/SSD) non andrebbe ad incidere nemmeno sulla cd. “dichiarazione liberatoria” che i tesserati contrattualizzati a titolo oneroso sono tenuti a rilasciare a favore delle società per la prova dei regolari versamenti e, quindi, non inciderebbe nemmeno sulla regolarità dei campionati sportivi.
Per ovviare a detto problema, il lavoratore sportivo potrà tutelarsi tramite apposite clausole negoziali nel contratto individuale di lavoro che prevedano, a carico della società committente, il versamento di un risarcimento danni, pari al mancato compenso durante l’infortunio occorso, ovvero la tutela dovrebbe giungere tramite la stipula di assicurazioni private ed anche qui la negoziazione contrattuale potrà porre il costo dei premi assicurativi a carico della società committente, ovvero a carico del lavoratore.
Al fine di evitare queste negoziazioni tra lavoratori sportivi (es. atleti) e le società committenti, potrebbe essere valutata l’introduzione di un ampliamento di copertura all’inabilità temporanea nelle polizze assicurative stipulate dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi dell’articolo 51, L. 289/2002, così da offrire una copertura assicurativa di sistema a tutti i tesserati sportivi.