1 Marzo 2024

Conseguenze giuridiche in assenza di tutela Inail del co.co.co sportivo

di Biagio Giancola
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L’articolo 34, D.Lgs. 36/2021 (da ultimo novellato dal D.Lgs. 120/2023), indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, circoscrive l’obbligo assicurativo a copertura degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (in vigore dall’1.7.2023 e governato dal D.P.R. 1124/1965) ai soli lavoratori subordinati sportivi, ai giovani titolari di contratto di apprendistato (articolo 30, comma 5, D.Lgs. 36/2021), ai prestatori di lavoro occasionale ed ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con qualifica di amministrativo-gestionali (articolo 37, comma 2, D.Lgs. 36/2021).

L’obbligo è inderogabile, anche qualora disposizioni di legge o contrattuali prevedano forme di tutela con polizza privatistiche.

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