27 Novembre 2014

“Consignment stock” con verifica ad hoc della legislazione locale

di Marco Peirolo
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Nell’ipotesi di consignment stock, quando il passaggio della proprietà è differito al momento del prelievo della merce da parte del cliente di altro Paese UE, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la fattura deve essere emessa, in regime di non imponibilità IVA, al momento del prelievo o, al più tardi, alla scadenza del termine di un anno dall’invio dei beni in territorio estero (R.M. 18 ottobre 1996, n. 235/E e R.M. 5 maggio 2005, n. 58).

A ben vedere, è tuttavia indispensabile verificare se la legislazione del Paese membro del cliente prevede la sospensione, ai fini IVA, del trasferimento intracomunitario, in quanto – come regola generale – l’invio della merce in altro Paese UE dà luogo ad un acquisto intracomunitario “assimilato” ai sensi dell’art. 21 della Direttiva n. 2006/112/CE, con il conseguente obbligo, per l’impresa italiana, di aprire una posizione IVA locale. È il caso, per esempio, di Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Malta, Portogallo, Spagna e Svezia.

In altri Paesi membri, come il Regno Unito e la Francia, vige invece una misura di semplificazione, non essendo necessaria l’identificazione IVA del fornitore non residente.

Nel caso specifico della Francia, tale semplificazione presuppone che la merce sia prelevata dal deposito – che può essere gestito anche dal fornitore o da un terzo per suo conto – entro il termine di 3 mesi dall’arrivo; in caso contrario, infatti, il fornitore deve identificarsi al fine di regolarizzare la movimentazione intracomunitaria, che diventa pertanto imponibile IVA in Francia, salvo che i beni non prelevati siano trasportati/spediti a destinazione del Paese membro di origine.

Operativamente, il fornitore italiano deve adempiere ai seguenti obblighi:

  • annotazione dei beni inviati in altro Paese UE nel registro di cui all’art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993;
  • a seguito del prelievo da parte del cliente:
    1. emissione della fattura in regime di non imponibilità di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (nella specie, il prelievo dal deposito);
    2. annotazione della fattura, distintamente, nel registro delle fatture emesse, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione;
    3. eliminazione dei beni prelevati dal registro di cui al citato art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993;
    4. presentazione del modello INTRA 1-bis, entro il giorno 25 del periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura;
  • al termine dell’esercizio, rilevazione in bilancio della rimanenza dei beni esistenti all’estero.

Occorre, invece, verificare con attenzione se sia possibile avvalersi:

  • della facoltà prevista dall’art. 39, comma 3, del D.L. n. 331/1993, che consente di emettere una fattura riepilogativa mensile per tutti i prelievi effettuati nel corso dello stesso mese;
  • della facoltà prevista dall’art. 1, comma 4, del D.M. 18 novembre 1976, che consente di emettere la fattura, per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, entro il mese successivo a quello in cui l’operazione si considera effettuata, con l’obbligo di registrazione della fattura entro lo stesso mese.