20 Aprile 2017

Consignment stock con regole diverse a seconda del Paese Ue

di Marco Peirolo
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In un precedente intervento (“Profili Iva del consignment stock nei rapporti intra-Ue”) è stato illustrato il regime impositivo dell’accordo di consignment stock nella prospettiva nazionale, richiamando a tal fine le principali indicazioni fornite dalla prassi amministrativa. Il principio che emerge è quello in base al quale il passaggio della proprietà è differito al momento del prelievo della merce da parte del cliente di altro Paese Ue, sicché la fattura deve essere emessa, in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del D.L. 331/1993, vale a dire come cessione intracomunitaria in senso stretto”, al momento del prelievo o, al più tardi, alla scadenza del termine di un anno dall’invio dei beni nel territorio di destinazione.

Gli operatori italiani sono, tuttavia, tenuti a verificare la legislazione del Paese Ue di appartenenza della controparte, in quanto la regola della sospensione d’imposta vigente in Italia non sempre è riconosciuta dal Paese Ue del cliente (es. Germania), che in questi casi considera l’invio dei beni come un trasferimento per esigenze dell’impresa rientrante ab origine nella disciplina degli scambi intracomunitari. Ciò significa, pertanto, che l’operatore nazionale deve aprire una posizione Iva nel Paese di destinazione al fine di rilevare l’acquisto intracomunitario “per assimilazione”, ex articolo 21 della Direttiva 2006/112/CE.

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