3 Giugno 2016

Consignment stock/call-off stock e magazzino di consegna in Francia

di Marco Peirolo
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L’impresa italiana che intenda valutare le soluzioni operative per far fronte alle esigenze di approvvigionamento dei clienti di un altro specifico Stato membro dell’Unione europea deve considerare, alternativamente:

  • la stipula di un contratto di consignment stock/call-off stock, e
  • l’apertura di un magazzino di consegna nel suddetto Stato membro.

Per i trasferimenti di beni a destinazione di altro Stato membro, la R.M. 18 ottobre 1996, n. 235/E, ha fornito chiarimenti in merito allo schema del consignment stock, in base al quale i beni, di proprietà del fornitore italiano, sono introdotti in un deposito ubicato in altro Stato membro, appartenente al cliente, il quale ha la possibilità di prelevarli al fine di utilizzarli per le proprie esigenze. Più in generale, è richiesto che i beni siano nella piena disponibilità del cliente, ancorché custoditi per conto di quest’ultimo presso un terzo soggetto.

Il passaggio della proprietà non si verifica nel momento del trasporto/spedizione dei beni nello Stato membro di destinazione, ma soltanto all’atto del prelievo. Di conseguenza, è rispetto al momento in cui si considera effettuata la cessione, cioè all’atto del prelievo, che il fornitore nazionale deve emettere la relativa fattura, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993 e, in relazione al periodo (mese o trimestre) nel quale è avvenuto il prelievo, dovrà essere anche presentato il modello INTRA 1-bis.

Dal punto di vista italiano, la sospensione d’imposta è limitata, sul piano temporale, dalla previsione dell’art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993, che considera il termine massimo di un anno.

Ipotizzando che il contratto di consignment stock/call-off stock sia stipulato con un’impresa francese, è necessario ricordare quanto segue:

  • occorre stipulare l’accordo con il cliente;
  • non è richiesta l’apertura di una posizione IVA in Francia, purché il cliente – in osservanza della normativa locale – prelevi i beni dal deposito entro 90 giorni dalla consegna;
  • i beni devono essere introdotti in un deposito del cliente o di un soggetto terzo, purché il cliente abbia la piena disponibilità dei beni stessi;
  • i beni inviati in Francia devono essere annotati nel registro di “carico e scarico”, di cui all’art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993;
  • a seguito della comunicazione del prelievo da parte del cliente, sempreché sia avvenuto nel termine massimo di 90 giorni dalla consegna, il fornitore italiano emette fattura non imponibile ex 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, scarica il registro e presenta il modello INTRA 1-bis;
  • al termine dell’esercizio, occorre rilevare in bilancio l’eventuale rimanenza di beni esistenti in Francia.

In caso di apertura di un magazzino di consegna in altro Stato membro, si supera il vincolo sotteso all’accordo di consignment stock/call-off stock, cioè di poter vendere i beni soltanto alla controparte e non a soggetti terzi.

Il trasferimento di beni a destinazione del magazzino di consegna aperto in altro Stato membro dà luogo ad una cessione intracomunitaria “per assimilazione” ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993, con il conseguente obbligo, per l’impresa italiana, di identificarsi ai fini IVA direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale. In pratica, l’operazione intracomunitaria, essendo effettuata “senza vendita”, è posta in essere tra le posizioni IVA dello stesso soggetto.

Ritornando all’ipotesi dell’invio di beni in Francia, la procedura da seguire è la seguente:

  • stipula del contratto di deposito;
  • invio dei beni dalla posizione IVA italiana alla posizione IVA francese, con emissione di fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993 sulla base del prezzo di costo dei beni, ex 43, comma 4, del D.L. n. 331/1993 e presentazione del modello INTRA 1-bis;
  • emissione di fattura di vendita per i beni ceduti ai clienti francesi, soggetti IVA, ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, con dicitura “inversione contabile”. In buona sostanza, siccome in Francia è previsto l’obbligo di reverse charge per le operazioni che soddisfano il presupposto territoriale poste in essere da fornitori non residenti, la fattura non può essere emessa dalla posizione IVA locale del fornitore italiano, in linea con quanto previsto dall’art. 219-bis della Direttiva n. 2006/112/CE;
  • al termine dell’esercizio, rilevazione in bilancio dell’eventuale rimanenza di beni esistenti in Francia.