3 Giugno 2016

Consignment stock/call-off stock e magazzino di consegna in Francia

di Marco Peirolo
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L’impresa italiana che intenda valutare le soluzioni operative per far fronte alle esigenze di approvvigionamento dei clienti di un altro specifico Stato membro dell’Unione europea deve considerare, alternativamente:

  • la stipula di un contratto di consignment stock/call-off stock, e
  • l’apertura di un magazzino di consegna nel suddetto Stato membro.

Per i trasferimenti di beni a destinazione di altro Stato membro, la R.M. 18 ottobre 1996, n. 235/E, ha fornito chiarimenti in merito allo schema del consignment stock, in base al quale i beni, di proprietà del fornitore italiano, sono introdotti in un deposito ubicato in altro Stato membro, appartenente al cliente, il quale ha la possibilità di prelevarli al fine di utilizzarli per le proprie esigenze. Più in generale, è richiesto che i beni siano nella piena disponibilità del cliente, ancorché custoditi per conto di quest’ultimo presso un terzo soggetto.

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