Consolidato fiscale: effetti contabili
di Federica FurlaniPer le società che aderiscono al regime del consolidato fiscale (articoli da 117 a 129 Tuir), in base al quale l’Ires viene determinata e liquidata dalla consolidante in modo unitario per l’intero gruppo di imprese partecipanti al consolidamento, non vien meno l’obbligo di rilevare a Conto economico le imposte di propria competenza.
Ricordiamo che il predetto regime di tassazione consolidata non ha rilevanza ai fini Irap; pertanto, le società partecipanti continueranno a rilevare tale imposta su base separata.
Ai fini Ires invece, le singole società aderenti devono iscrivere nel Conto economico del proprio bilancio d’esercizio il relativo carico fiscale determinato tenendo conto sia della normativa tributaria che degli accordi di natura privatistica tra le stesse società (c.d. accordi di consolidamento); accordi che hanno lo scopo di regolare la reciproca assegnazione di somme in compensazione degli eventuali vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
Le imposte correnti Ires così determinate vanno iscritte nella voce 22 “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” del Conto economico di ciascuna società, unitamente alle imposte differite attive e passive di competenza che ogni fiscal unit determinerà tenendo conto delle proprie differenze temporanee generate.
Gli effetti contabili che derivano dall’imputazione di perdite fiscali e dall’effettuazione di rettifiche di consolidamento dipendono da quanto specificamente previsto dagli accordi di consolidamento in merito ai criteri di ripartizione, tra le società partecipanti, dei benefici e degli oneri conseguenti al consolidamento.
Nello Stato patrimoniale del bilancio d’esercizio:
- della società consolidante: va esposto il complessivo credito/debito per Ires verso l’Erario e i crediti e i debiti verso le società consolidate derivanti dalla liquidazione dei vantaggi fiscali ricevuti/attribuiti;
- di ciascuna consolidata: sono iscritti i crediti e i debiti verso la consolidante derivanti dalla quantificazione dei vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti, mentre nessun rapporto di credito o debito per Ires sarà evidenziato nei confronti dell’Erario.
Per quanto riguarda il trasferimento di ritenute, eccedenze Ires e acconti autonomamente versati dalle società consolidate, trattandosi di una vera e propria cessione di attività al consolidato; la società consolidante rileva un credito tributario a fronte dell’iscrizione di un debito verso la controllata, per un importo pari al valore nominale della posta assegnata.
Più nel dettaglio, la società consolidante iscrive nello Stato patrimoniale:
- l’Ires di sua competenza, sia corrente, che troverà come contropartita un “debito per consolidato fiscale” che poi si chiuderà nel conto di debito/credito verso l’Erario di tutto il gruppo, sia, se vi sono i presupposti, l’Ires differita e/o anticipata;
- i crediti verso le società consolidate per le imposte correnti sugli imponibili Ires positivi di queste ultime da versare alla consolidante, da classificarsi nella voce CII2 “crediti verso imprese controllate”;
- i debiti verso le società consolidate per il compenso dovuto a queste ultime per il trasferimento alla consolidante delle perdite Ires da esse generate nel periodo di vigenza del consolidato fiscale, da classificarsi nella voce D9 “debiti verso imprese controllate”;
- i debiti verso le società consolidate a fronte del trasferimento da queste ultime alla consolidante di eccedenze Ires formatesi in esercizi precedenti, di crediti d’imposta e di ritenute subite, da classificarsi nella voce D9 “debiti verso imprese controllate”;
- il credito o il debito verso l’Erario per il saldo Ires determinato su base consolidata, rilevato rispettivamente nelle voci CII4-bis “crediti tributari” e D12 “debiti tributari”.
Le società consolidate iscrivono nello Stato patrimoniale:
- i debiti verso la società consolidante per le imposte correnti sull’imponibile Ires positivo da versare alla consolidante, da classificarsi nella voce D11 “debiti verso controllanti”;
- i crediti verso la società consolidante per il compenso da ricevere per il trasferimento alla consolidante delle perdite Ires generate dalla consolidata nel periodo di vigenza del consolidato fiscale, da classificarsi nella voce CII4 “crediti verso controllanti”;
- i crediti verso la società consolidante a fronte del trasferimento di eccedenze Ires formatesi in esercizi precedenti, di crediti d’imposta e di ritenute subite dalla consolidata, da classificarsi nella voce CII4 “crediti verso controllanti”;
- le attività e le passività per imposte differite calcolate sulle proprie differenze temporanee, sulle proprie perdite Ires riportabili a nuovo generate in esercizi precedenti all’adesione al consolidato fiscale e sulle perdite Ires trasferite alla consolidante successivamente all’adesione, eccedenti il reddito imponibile di gruppo, da classificarsi rispettivamente nelle voci CII4-ter “imposte anticipate” e B2 “Fondi per imposte, anche differite”.
La società consolidata rileva il compenso per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata in una sottovoce specifica della voce 22 “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” del Conto economico denominata “Proventi da consolidato fiscale”.