Consultazione semplificata alla prova dell’intelligenza artificiale
di Angelo GinexCon l’entrata in vigore lo scorso 18.1.2024 dell’articolo 10-octies e dell’articolo 10-nonies, introdotti nell’impianto normativo dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) ad opera del D.Lgs. 219/2023, attuativo della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), hanno debuttato nel nostro ordinamento giuridico due nuovi istituti: si tratta, rispettivamente, della consulenza giuridica e della consultazione semplificata.
L’articolo 10-octies, L. 212/2000, si pone la finalità di introdurre nel nostro ordinamento giuridico la disciplina della consulenza giuridica, ovvero dell’attività interpretativa svolta dall’Amministrazione finanziaria e finalizzata all’individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale, che non riguardano singoli contribuenti.
Ciò significa che l’istituto della consulenza giuridica non può mai tradursi in un interpello generalizzato. Infatti, al comma 1, della disposizione citata, è espressamente previsto che i soggetti legittimati alla presentazione di istanze di consulenza giuridica sono:
- le associazioni sindacali e di categoria;
- gli ordini professionali;
- gli enti pubblici o privati;
- gli enti territoriali e locali;
- le amministrazioni dello Stato.
Ne deriva che occorre una specifica richiesta da parte di tali soggetti, a fronte della quale l’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale.
La competenza a trattare le istanze di consulenza giuridica è attribuita alle Direzioni regionali e alla Divisione Contribuenti, in ragione della rilevanza territoriale del soggetto richiedente (regionale o nazionale).
Inoltre, l’istanza di consulenza giuridica è redatta in carta libera e non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo; è presentata a mano o mediante spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Direzioni regionali o alla Divisione Contribuenti in base al rispettivo ambito di competenza (circolare n. 42/E/2011).
Al comma 2, è altresì stabilito che la presentazione delle istanze di consulenza giuridica non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Infine, il comma 3 prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabilite le regole applicative concernenti la procedura, i presupposti, le modalità di presentazione delle istanze e tutti gli aspetti concreti funzionali al corretto funzionamento dell’istituto.
Invece, l’articolo 10-nonies, L. 212/2000, inaugura la nuova stagione dell’attività consulenziale prestata dalla stessa Amministrazione finanziaria. Tale disposizione, infatti, prevede un servizio di consultazione rapida destinato ai contribuenti meno strutturati e di minori dimensioni, come:
- le persone fisiche, anche non residenti;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed enti equiparati ex articolo 5, Tuir), che adottano il regime di contabilità semplificata.
Nello specifico, tale servizio, fruibile gratuitamente avvalendosi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, previa richiesta del contribuente che sia specificamente riferita ad un caso concreto, si sostanzia nella possibilità di interrogazione di una apposita banca dati di nuova costituzione, che raccoglierà, debitamente classificati e categorizzati, tutti i documenti di prassi che esprimono indirizzi interpretativi (ad esempio, risposte a istanze di interpello, risoluzioni, principi di diritto, ecc.).
Attraverso questo servizio di consultazione gratuita, che sfrutterà i vantaggi dell’intelligenza artificiale, il contribuente è supportato nella ricerca della soluzione del quesito interpretativo o applicativo esposto nella sua richiesta; nella ipotesi in cui manchi un precedente conforme al problema rappresentato o non sia possibile individuare una risposta univoca, la banca dati informa l’istante in modalità automatizzata che, in relazione alla specifica questione prospettata, può presentare un’istanza di interpello secondo la disciplina propria di quest’ultimo istituto.
È altresì precisato che la risposta fornita dalla banca dati produce gli effetti previsti dall’articolo 10, comma 2, L. 212/2000, soltanto nei confronti del contribuente istante (tutela dell’affidamento e della buona fede), quindi costituisce causa di disapplicazione delle sanzioni e non debenza degli interessi moratori per il contribuente che vi si sia adeguato.
Il comma 4 ha poi disposto che l’utilizzazione del servizio di consultazione semplificata costituisce condizione di ammissibilità ai fini della presentazione delle istanze di interpello.
Infine, la novella ha precisato che all’attuazione dell’articolo 10-octies e dell’articolo 10-nonies, L. 212/2000, dovrà provvedersi nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quindi la disciplina di dettaglio e le relative modalità di funzionamento restano affidate a futuri interventi normativi.