18 Marzo 2017

Consumo diretto dei prodotti agricoli solo per le vendite nei locali

di Luigi Scappini
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione n. 10711 del 13 gennaio 2017 è tornato a occuparsi di vendita diretta di prodotti da parte degli imprenditori agricoli.

Come noto, in occasione della riforma del settore, con l’articolo 4, D.Lgs. 228/2001, è stato previsto che “Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della L. 580/1993, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”, nonché, con il successivo comma 5, in parallelismo con l’indirizzo intrapreso per quanto riguarda le attività connesse, è stata data la possibilità di ampliare la “merceologia” di prodotti vendibili prevendendo che la “disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa”.

Successivamente, con l’articolo 30-bis, comma 1, lettera c), D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, è stata introdotto il comma 8-bis con il quale viene previsto che “nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario”.

La risoluzione del MiSe viene azionata proprio in ragione di tale previsione, al fine di meglio comprendere se il rimando all’utilizzo dei locali comporta l’applicazione della norma nel solo caso di attività di vendita all’interno di locali oppure se la possibilità di consumo immediato è consentita anche in caso di vendita in forma itinerante, su posteggi dati in concessione, nelle vendite su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.

Il MiSe in risposta ricorda innanzitutto come per le attività di vicinato, quale si deve considerare quella esercitata dall’imprenditore agricolo, l’articolo 3, comma 1, lettera f-bis), D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella L. 248/2006, preveda che per tali esercizi, nell’ipotesi in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, non può essere vietato o limitato il consumo sul posto di prodotti di gastronomia, fermo restando l’utilizzo dei locali e degli arredi dell’azienda, con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e con l’esclusione dalla deroga all’oggetto, del servizio assistito di somministrazione.

Sul punto la risoluzione n. 10711 richiama quanto in passato affermato, a commento delle previsioni normative di cui sopra, con la circolare 3603/C del 28 settembre 2006, in cui al punto 8.1. è stato precisato che il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia “… non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione. Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell’azienda e l’esclusione del servizio assistito di somministrazione. Per quanto riguarda gli arredi (…) è di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all’attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287”.

In ragione del quadro normativo e di prassi così delineato, il MiSe conclude per l’inammissibilità del consumo in caso di vendita in forma itinerante, su posteggi dati in concessione, nelle vendite su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.

Detto questo, il MiSe ammette che, nel caso di vendita nei locali, siano posizionati sul banco vendita apparecchi per la vendita in bicchieri usa e getta di succhi di frutta o di vino, a condizione che:

  • derivino dall’attività connessa di trasformazione dei prodotti agricoli e
  • non vi sia l’intervento di operatori e quindi sia garantito che il cliente si serva in via autonoma.

 

La fiscalità dell’impresa agricola