18 Marzo 2017

Consumo diretto dei prodotti agricoli solo per le vendite nei locali

di Luigi Scappini
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione n. 10711 del 13 gennaio 2017è tornato a occuparsi di vendita diretta di prodotti da parte degli imprenditori agricoli.

Come noto, in occasione della riforma del settore, con l’articolo 4, D.Lgs. 228/2001, è stato previsto che “Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della L. 580/1993, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”, nonché, con il successivo comma 5, in parallelismo con l’indirizzo intrapreso per quanto riguarda le attività connesse, è stata data la possibilità di ampliare la “merceologia” di prodotti vendibili prevendendo che la “disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa”.

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La fiscalità dell’impresa agricola
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