Conta la data di spedizione per l’istanza di adesione in plico raccomandato
di Angelo GinexTra gli istituti deflattivi del contenzioso tributario vi è il procedimento di adesione, il quale consente al contribuente di instaurare un contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria al fine di una eventuale definizione della pretesa fiscale (c.d. concordato), con conseguenti benefici anche in termini di sanzioni applicabili.
L’istituto è disciplinato dal D.Lgs. 218/1997, il quale prevede che l’istanza di accertamento con adesione possa essere presentata in carta libera entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto impositivo, con conseguente sospensione del termine per proporre ricorso per un periodo di novanta giorni.
Per quanto concerne le modalità di presentazione dell’istanza di adesione, se, da un lato, non sorgono dubbi in merito alla verifica del rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo quando la stessa è presentata a mani proprie all’Ufficio, dall’altro, si è posto il problema di verificare, innanzitutto, la validità della spedizione, in busta chiusa, tramite raccomandata postale e, in caso di esito positivo, quale sia la data rilevante ai fini della verifica del rispetto del predetto termine.
Sul punto, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, la quale, con sentenza 8 febbraio 2017, n. 3335, ha ribadito due interessantissimi principi, conformemente al filone giurisprudenziale dalla stessa inaugurato con sentenza n. 15309/2014:
- l’istanza di adesione è validamente spedita, in busta chiusa, con raccomandata, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso, poiché trattasi di mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati;
- in tal caso, rileva la data di spedizione, e non quella di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, ai fini della verifica del rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo per la presentazione della stessa.
Ciò, sulla base della considerazione per la quale, a prescindere dalla applicabilità al caso di specie dell’articolo 20 D.Lgs. 546/1992 (il quale prevede la spedizione del ricorso a mezzo posta in plico raccomandato senza busta), la possibilità di rivolgere istanze all’Amministrazione finanziaria a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento troverebbe il suo fondamento nell’articolo 2 L. 241/1990 e nell’articolo 3 D.M. 678/1994, sostituito e abrogato dal D.P.C.M. 147/2011.
Ad adiuvandum, i Giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche di natura fiscale, i termini stabiliti per la presentazione di istanze da parte dei privati sono osservati qualora le stesse siano spedite in tempo utile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In definitiva, quindi, deve ritenersi che l’istanza di accertamento con adesione possa essere spedita, in busta chiusa, tramite raccomandata, costituendo ciò una mera irregolarità, ma solo nella ipotesi in cui il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati dalla Controparte.
Pertanto, è opportuno, qualora si voglia, o sia necessario, spedire con raccomandata l’istanza di adesione, farlo senza busta. In tal caso, rileva la data di spedizione per la verifica del rispetto del termine di 60 giorni per proporre ricorso e per la conseguente attivazione del periodo sospensivo di 90 giorni per concludere il procedimento di adesione.