Con la presentazione della dichiarazione (applicabile anche al caso delle provvigioni occasionali) l’ammontare delle ritenute, sempre nella misura del 23% sarà applicata non sul 50% della base imponibile ma sul 20%.
L’adempimento non va però ripetuto ogni anno, ma solo se non eseguito precedentemente; la dichiarazione, difatti, una volta spedita resta valida fino a revoca. È chiaro che se in corso d’anno le condizioni per le quali è stata fatta richiesta dovessero modificarsi occorrerebbe, entro 15 giorni, inviare una nuova comunicazione. La dichiarazione va inviata per raccomandata A/R (o PEC) e ha effetto dall’anno successivo.
Contabilmente la rilevazione delle provvigioni è la seguente.
All’atto del ricevimento della fattura dell’agente, l’impresa committente dovrà rilevare il debito verso questi e il relativo costo, oltre l’Iva.
Diversi | a | Debiti vs Agente X (sp) |
Provvigioni passive (ce) | | |
Erario c/Iva (sp) | | |
Occorrerà, entro il 16 del mese successivo, liquidare i contributi Enasarco con chiusura del debito verso l’agente per la quota di sua spettanza e rilevare i contributi a carico del preponente.
Diversi | a | Debiti vs Enasarco (sp) |
Contributi Enasarco (ce) | | |
Debito vs Agente X (sp) | | |
All’atto del pagamento della fattura all’agente occorrerà rilevare la ritenuta.
Debito vs Agente X (sp) | a | Diversi |
| a | Erario c/ritenute (sp) |
| a | Banca c/c (sp) |
Dal canto suo l’agente rileverà l’emissione della fattura come segue:
Diversi | a | Diversi |
Banca c/c (sp) | | |
Erario c/ritenute (sp) | | |
Enasarco c/trattenute preponente (sp) | | |
| a | Provvigioni attive (ce) |
| a | Erario c/iva (sp) |
Si ricorda che la ritenuta si applica, al lordo della trattenuta Enasarco, su ogni compenso percepito dall’Agente o rappresentante.
Infine occorre tenere a mente che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 193/2016, se le provvigioni sono operate nell’anno n+1, quindi nell’anno successivo a quello in cui sono rilevate per competenza, ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, allora esse si scomputano – a scelta – nel periodo d’imposta di competenza ovvero nel periodo d’imposta nel quale sono operate; diversamente, se operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, esse si scomputano nel periodo d’imposta nel quale sono operate.