29 Ottobre 2016

Contabilizzazione delle ritenute d’acconto sui bonifici del 50 e 65%

di Viviana Grippo
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La stabilità per l’anno 2015 ha aumentato all’8% (dal precedente 4%), la misura dell’aliquota della ritenuta d’acconto da applicare ai bonifici che fruiscono della detrazione per il recupero edilizio di immobili residenziali e per la riqualificazione energetica degli edifici.

Tale ritenuta si applica all’atto dell’accredito al beneficiario delle somme agevolate dalla detrazione Irpef del 50% e Irpef/Ires del 65%; questo vuol dire che la ritenuta non va esposta in fattura ma sarà semplicemente trattenuta ad opera dell’istituto di credito (banca o posta). Il beneficiario, infatti, si vedrà accreditare un bonifico di importo pari al lordo fattura decurtato della ritenuta di acconto dell’8% che potrà scomputare in sede di liquidazione delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi.

Si ipotizzi che la ditta Rossi Srl emetta una fattura per il corrispettivo di euro 1.200 oltre Iva al 10%, totale fattura 1.320, verso il signor Verdini per lavori eseguiti presso l’abitazione di quest’ultimo nell’ambito della riqualificazione energetica.

Contabilmente, all’atto della emissione della fattura la ditta Rossi rileverà la seguente scrittura:

Crediti vs Verdini a Diversi

1.320

a Ricavi di vendita

1.200

a Erario c/Iva

120

 

Successivamente il signor Verdini provvederà al bonifico, si supponga in data 10 novembre. In tal momento l’istituto di credito, quale sostituto di imposta, opererà una ritenuta dell’8% pari a 86,55 euro sulla base imponibile di 1.081,96 euro (ovvero 1.320 fratto 1,22) e accrediterà sul conto corrente della Rossi Srl l’importo di 1.233,45 euro (ovvero 1.320 meno 86,55).

Contabilmente la registrazione sarà la seguente.

Diversi a Crediti vs Verdini

1.320

Banca c/c a

1233,45

Erario c/r.a. subite a

86,55

La banca verserà mediante modello F24 (codice 1039) le ritenuta operata entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento, quindi nel nostro esempio entro il 16 dicembre e entro il successivo 28 febbraio rilascerà una certificazione di avvenuto versamento delle ritenute di acconto.

Una problematica di rilievo di cui tener conto è rappresentata dallo sfasamento temporale, in termini di annualità, tra il periodo di imposta in cui vengono emesse le fatture e l’annualità in cui si verifica il pagamento, si tratta di una fattispecie che può facilmente verificarsi a fine anno.

In tali casi il ricavo verrà contabilmente rilevato all’emissione della fattura, ad esempio, nell’anno 2016 mentre la ritenuta di acconto verrà rilevata con il pagamento effettuato nell’anno 2017, a tal riguardo il criterio disposto dall’articolo 22, comma 1, lettera c), Tuir, prevede che:

  • le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi concorrono a formare il reddito complessivo del 2016 e vanno scomputate direttamente in Unico 2017, seppure operate nell’anno successivo;
  • le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del 2016, devono essere scomputate in Unico 2018, cioè nel periodo di imposta 2017 nel quale sono state operate.