14 Novembre 2016

Il contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare

di Andrea Rossi
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Il curatore fallimentare, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza del fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla eventuale responsabilità del fallito o di terzi (compreso l’organo di controllo), precisando inoltre tutte quelle informazioni che possano essere utili anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Dall’analisi del contenuto del primo comma dell’articolo 33 L.F., si evince che la relazione che deve predisporre il curatore fallimentare è notevolmente complessa e, come tale, è opportuno che sia suddivisa in differenti sezioni. In modo particolare, una prima sezione dovrà esporre la storia della società, evidenziando soprattutto i principali accadimenti intercorsi negli ultimi esercizi, quali operazioni straordinarie di acquisizione, dismissione, fusione, scissione, cessione di azienda, cessione di crediti, rilascio fideiussioni, ricorso al credito, etc.; non si tratta pertanto di una semplice descrizione storica, quanto di una analisi degli accadimenti degli ultimi esercizi che in qualche modo possano avere compromesso (o estromesso) gli attivi sociali o aggravato il passivo, il tutto a scapito dei creditori.

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Il concordato fallimentare e le “altre” soluzioni
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