14 Novembre 2016

Il contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare

di Andrea Rossi
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Il curatore fallimentare, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza del fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla eventuale responsabilità del fallito o di terzi (compreso l’organo di controllo), precisando inoltre tutte quelle informazioni che possano essere utili anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Dall’analisi del contenuto del primo comma dell’articolo 33 L.F., si evince che la relazione che deve predisporre il curatore fallimentare è notevolmente complessa e, come tale, è opportuno che sia suddivisa in differenti sezioni. In modo particolare, una prima sezione dovrà esporre la storia della società, evidenziando soprattutto i principali accadimenti intercorsi negli ultimi esercizi, quali operazioni straordinarie di acquisizione, dismissione, fusione, scissione, cessione di azienda, cessione di crediti, rilascio fideiussioni, ricorso al credito, etc.; non si tratta pertanto di una semplice descrizione storica, quanto di una analisi degli accadimenti degli ultimi esercizi che in qualche modo possano avere compromesso (o estromesso) gli attivi sociali o aggravato il passivo, il tutto a scapito dei creditori.

Una seconda sezione della relazione deve essere dedicata alla verifica delle scritture contabili, dei bilanci e dei libri sociali (compreso quello dell’organo di controllo), quali fonti pregnanti nell’individuazione delle cause e delle circostanze del dissesto; l’analisi dei bilanci, soprattutto se comparata con i dati consuntivi dell’ultimo quinquennio, permette di verificare l’andamento del volume degli affari e del costo del venduto, l’andamento dell’esposizione debitoria verso fornitori, banche, erario, dipendenti nonché le movimentazioni intercorse nelle immobilizzazioni, nel magazzino e nel patrimonio netto. L’analisi comparata dei dati storici di bilancio, assieme ad una opportuna verifica documentale, consente al curatore di meglio comprendere in quale esercizio era possibile ipotizzare il preludio allo stato di insolvenza e, conseguentemente, verificare le azioni poste in essere dall’organo amministrativo (oltre che dall’organo di controllo) per tutelare il patrimonio sociale. L’analisi andamentale dei dati storici di bilancio, permette inoltre al curatore di capire in quale esercizio sociale si possa essere formato un possibile deficit patrimoniale, al fine di individuare eventuali profili di responsabilità in capo all’organo amministrativo e di controllo.

Una terza sezione deve essere finalizzata a verificare se gli amministratori abbiano rispettato gli obblighi di diligenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. la convocazione senza indugio dell’assemblea dei soci, laddove le perdite abbiano eroso in tutto o in parte il patrimonio, ex articoli 2446 e 2447;
  2. la corretta redazione dei bilanci di esercizio;
  3. la corretta applicazione di norme tributarie, previdenziali o di leggi dello Stato;
  4. la disciplina del conflitto di interessi.

Inoltre, la relazione redatta ai sensi dell’articolo 3 L.F. deve fornire al magistrato tutte quelle informazioni che possano essere utili anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale; infatti dalle verifiche documentali, nonché dalla comparazione dei dati di bilancio, il curatore deve verificare la sussistenza di possibili fattispecie aventi rilevanza penale quali:

  1. l’aggravio del proprio dissesto (articolo 217, 1 comma, n. 4, L.F.);
  2. il concorso al dissesto della società (articolo 217, 1 comma, n. 2, L.F.);
  3. le false comunicazioni sociali;
  4. la bancarotta fraudolenta patrimoniale (articolo 216, n. 1, L.F.), che comporti una distrazione, un occultamento o dissipazione del patrimonio in danno ai creditori;
  5. la bancarotta fraudolente documentale (articolo 216, 1 comma, n. 2, L.F.), che comporti una sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri sociali e/o delle scritture contabili obbligatorie, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
  6. la bancarotta preferenziale (.), che comporti una violazione della par condicio creditorum, a seguito di pagamenti preferenziali a vantaggio di alcuni creditori ed a scapito degli altri.

La relazione ex articolo 33 predisposta dal curatore, viene depositata presso la cancelleria del tribunale ed il giudice delegato dispone la segretazione delle parti relative (i) alla responsabilità penale del fallito, (ii) alle responsabilità penali di terzi, (iii) alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari nonché (iv) alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito; copia della relazione, nel suo testo integrale, viene trasmessa d’ufficio al pubblico ministero.

Oltre alla relazione che deve essere predisposta entro sessanta giorni dalla propria nomina, il curatore, ogni sei mesi, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione; tale rapporto riepilogativo viene inviato (i) al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo (ii) all’ufficio del Registro delle imprese, (iii) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni, per mezzo della posta certificata.

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Il concordato fallimentare e le “altre” soluzioni