11 Gennaio 2020

Contenuto e criticità del concordato di gruppo

di Roberto Giacalone
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L’articolo 284 CCII stabilisce che la domanda di accesso al concordato preventivo di gruppo o di accordo di ristrutturazione può prevedere la predisposizione o di un unico piano, oppure di piani distinti per ciascuna società del gruppo che siano comunque reciprocamente collegati.

A tal proposito è ragionevole domandarsi quale debba essere il contenuto del piano o dei piani concordatari, in quanto occorre verificare se, anche nell’ambito dell’insolvenza di gruppo, possa essere applicato il criterio richiamato dall’articolo 84 CCII, che fa riferimento al concordato in continuità, al concordato liquidatorio e, in ultima analisi, al concordato misto.

A tal fine interviene l’articolo 285 CCII, che, in merito al contenuto del piano o dei piani, specifica: il piano o i piani possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell’attività di altre imprese del gruppo.

Dalla lettura della norma emerge la possibilità di prevedere piani misti, nei quali può essere applicato una sorta di doppio binario, dove, da un lato, è possibile avere società per le quali è prevista la continuità aziendale e, dall’altro, prevedere imprese per le quali è prevista la liquidazione del patrimonio.

Ne è una conferma il richiamo al criterio della prevalenza (articolo 84, comma 3, CCII), che prevede la fattispecie del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell’attività, con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino.

Inoltre, sul tema del concordato misto di gruppo, l’articolo 285, comma 2, CCII, aprendo alla possibilità dei trasferimenti di risorse infragruppo, introduce un ulteriore elemento di criticità: autorizzando, infatti, i trasferimenti di risorse infragruppo sembra che la norma vada in contrasto con il principio dell’autonomia delle masse sancito dall’articolo 284, comma 3, CCII.

In realtà, la possibilità di trasferimenti infragruppo deve essere vagliata e autorizzata soltanto se compatibile alla continuità aziendale e sempre se funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo.

Inoltre, da un punto di vista operativo, il trasferimento infragruppo, se da un lato assume la funzione di finanza esterna a favore della società beneficiaria, dall’altro rappresenta evidenti elementi di criticità, perché sembra derogare al principio dell’universalità della responsabilità patrimoniale sancito dall’articolo 2740 cod. civ.

Tale contrasto viene tuttavia superato dalla norma stessa, quando l’articolo 285, comma 3 e 4, CCII disciplina l’opposizione all’omologa del piano concordatario, con la quale i creditori dissenzienti di classe dissenziente o nel caso di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano almeno il 20% dei crediti, contestano l’effetto pregiudizievole delle operazioni di trasferimento infragruppo.

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