12 Ottobre 2015

Contestazione di operazioni inesistenti: la prova è del contribuente

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 16437/2015 la Corte di Cassazione ha precisato che, qualora l’Agenzia delle entrate ritenga che una fattura sia relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti – cioè che essa sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno – e quindi contesti l’indebita detrazione dell’Iva o la deduzione dei costi, debba essere l’Amministrazione finanziaria stessa a fornire elementi probatori inerenti la circostanza che l’operazione fatturata non è stata effettuata; solo a quel punto ricadrà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.

La vicenda esaminata dalla Cassazione prende le mosse dall’impugnazione, da parte di un medico ortopedico, di due avvisi di accertamento relativi a Irpef e Irap, a seguito di ripresa a tassazione di costi indeducibili riferiti a prestazioni parzialmente inesistenti e derivanti da fatture emesse da una società per la fornitura – disciplinata da apposito contratto – al professionista, di strutture e servizi sanitari risultati poi, secondo le verifiche dell’Ufficio, mai messi a disposizione ed utilizzati.

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