Contestazioni alla 398 irrilevanti per i compensi sportivi agevolati
di Carmen MusuracaGuido MartinelliNonostante i chiarimenti di prassi diffusi dall’Amministrazione finanziaria e le pronunce della giurisprudenza di merito favorevoli ai contribuenti, continuano ad essere notificati ad associazioni e società sportive dilettantistiche atti di accertamento in ragione dei quali viene contestato il diritto al riconoscimento di compensi agevolati per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica di cui al combinato disposto dagli articoli 67, comma 1, lett. m) e 69 del TUIR in ragione unicamente dell’avvenuta perdita del diritto all’utilizzo del regime fiscale di cui alla legge 398/1991.
Come più volte rilevato un simile sillogismo accertativo è chiaramente illegittimo in quanto mette in correlazione norme tra di loro assolutamente scollegate oltre che arbitrariamente interpretate da parte dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria.
A tal proposito è fondamentale rammentare che le disposizioni agevolative di carattere tributario sopra citate prevedono quali requisiti per il riconoscimento di compensi agevolati unicamente un presupposto di carattere oggettivo, e cioè che le prestazioni a fronte delle quali il compenso viene erogato si sostanzino nell’esercizio diretto di attività a carattere sportivo dilettantistico, e uno di carattere soggettivo, relativo alla natura giuridica del soggetto erogante che dovrà necessariamente rientrare tra uno dei soggetti tassativamente elencati dall’articolo 67, comma 1, lett. m) TUIR e cioè “il CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”.
A fronte della dimostrata sussistenza nei casi specifici dei due presupposti indicati, devono necessariamente valutarsi come indiscutibilmente irrilevanti, ai fini del valido riconoscimento di compensi sportivi agevolati, tutte le altre contestazioni di carattere squisitamente fiscale seppur legittimamente poste e tra queste rientrano tutte quelle relative all’utilizzo del regime fiscale forfettario di cui alla legge 398/1991, norma che contiene unicamente la regolamentazione di un vantaggioso regime contabile e nulla di più.
Su questa linea si pone anche una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta, la n. 29 del 2015, attraverso cui viene fortemente ribadita l’assoluta mancanza di rilievo, ai fini del legittimo riconoscimento di compensi ex articoli 67 e 69 Tuir da parte di una associazione sportiva dilettantistica in possesso di formale riconoscimento ottenuto da parte del CONI, della conclamata perdita del diritto da parte della medesima associazione all’utilizzo del regime fiscale forfettario e ciò anche in ragione dei chiarimenti in tal senso forniti dall’Agenzia delle entrate con la nota risoluzione n. 45/2015 che deve essere considerata comunque significativa dell’assenza totale di correlazione delle diverse disposizioni in rilievo.
Preme da ultimo segnalare che, a seguito di verbali di accertamento dai contenuti sopra riepilogati, stanno iniziando a “fioccare” anche avvisi di recupero della maggiore Irpef, oltre addizionali regionali, comunali e sanzioni, in capo ai singoli sportivi percettori che si trovano a ricevere accertamenti di riqualificazione come prestazione occasionali dei compensi sportivi ricevuti con conseguente tassazione dei medesimi in virtù unicamente del disconosciuto diritto in capo all’ente sportivo erogatore del compenso all’utilizzo delle agevolazioni fiscali riservate al dilettantismo.
Gli effetti di simili pratiche accertative giuridicamente arbitrarie, però, non viene sempre arginato da parte dei singoli contribuenti/sportivi persone fisiche che, seppur consapevoli della correttezza della propria posizione, trattandosi di atti di accertamento che spesso superano di poco la soglia dei 1.000,00 euro, (parliamo di ritenute del 20% sugli irrisori compensi per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica nella quasi totalità dei casi inferiori alla soglia di euro 7.500 per anno d’imposta) preferiscono pagare con sanzioni ridotte ad un sesto gli accertamenti ricevuti piuttosto che affidarsi ad un professionista per la tutela delle singole posizioni non avendo in proprio sufficienti competenze professionali per autotutelarsi stante la complessità della normativa agevolativa di settore.